Buone notizie per chi deve registrare all’Agenzia delle Entrate un contratto di comodato. Sono contenute nel decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 73 del 2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 21 giugno 2022.

Il comodato, ricordiamo, è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché quest’ultimo se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto.

Si tratta, dunque, di un atto privato. E’ essenzialmente gratuito e può essere redatto in forma verbale o scritta.

La registrazione del contratto di comodato

Laddove il comodato abbia ad oggetto un bene immobile (quindi, ad esempio, un appartamento), è soggetto a registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In dettaglio:

  • se redatto in forma scritta, la registrazione deve essere sempre fatta
  • laddove, invece, stipulato in forma verbale, la registrazione è obbligatoria solo laddove il comodato sia enunciato in altro atto soggetto a registrazione.

La registrazione in forma scritta, sulla base delle regole vigenti prima del decreto semplificazioni, era da farsi entro 20 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza.

La novità del decreto Semplificazioni

L’art. 14 del decreto Semplificazione (entrata in vigore 22 giugno 2022) interviene sul termine di registrazione degli atti privati. Stabilisce che tale registrazione deve avvenire entro 30 giorni (quindi, non più 20 giorni) dalla data di stipula o decorrenza.

Nel perimetro applicativo della novità rientra, quindi, anche la registrazione del contratto di comodato. Registrazione che, pertanto, potrà essere fatta entro 30 giorni.

Per completezza informativa ricordiamo altresì che la registrazione del contratto di comodato, comporta il versamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. E’ altresì richiesto, se redatto in forma scritta, anche di assolvere l’imposta di bollo (pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).