Comodato d’uso immobileconcesso al familiare. Si applicano le aliquote Imu previste per la seconda casa

Comodato d’uso e Imu. Quando si parla di Imu, le precisazioni non terminano mai e nuovi dubbi possono assalire il contribuente alle prese con l’imposta sulla casa targata Monti. Tra i tanti interrogativi che vengono un punto assai delicato riguarda l’applicazione dell’Imu all’immobile dato in comodato d’uso ad un familiare.

Comodato d’uso

A tal proposito pare opportuno ricordare che il comodato d’uso è quel  contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta ed è essenzialmente gratuito.

Contratto comodato d’uso

La concessione della casa ad un familiare di primo grado dovrebbe essere formalizzata proprio con un contratto di comodato d’uso gratuito. Una valida alternativa al contratto di comodato  d’uso è la costituzione di un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso e abitazione. In tal caso occorre rivolgersi ad un notaio: in questo caso il soggetto passivo d’imposta non sarà più il proprietario ma il soggetto titolare del diritto, per cui se l’immobile rappresenta per quest’ultimo l’abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale) pagherà l’IMU con aliquota ridotta.

Comodato d’uso e Imu: convivenza difficile

All’immobile dato in comodato d’uso gratuito si applica l’Imu? Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire proprio dalla definizione di abitazione principale che ritroviamo nella circolare Imu del Ministero dell’economia. In base a questa circolare, per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente. Questa definizione, ai fini Imu, dell’abitazione principale non integra in sé la norma prevista dalla disciplina sull’Ici che comprende al suo interno una quantità enorme di rapporti di comodato di fatto che caratterizzano i rapporti interni al gruppo familiare e parentale.

Il riferimento è  alla norma di cui all’art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446/1997, che assegnava ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o anche delle detrazioni Ici, gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. La manovra salva Italia ha espressamente abrogato tale norma con la conseguenza che l’immobile concesso in uso gratuito a un familiare non può essere considerato abitazione principale dal possessore. Ciò comporta che, se in base ad un contratto di comodato d’uso,l’ immobile è concesso in comodato d’uso ad un familiare, l’Imu si applica con le aliquote previste per gli immobili diversi dall’abitazione principale, quindi secondo l’aliquota stabilita dal comune, e non più come assimilazione ad abitazione principale in quanto non è più prevista tale possibilità.  

Comodato d’uso immobile: applicazione aliquota Imu seconda casa

Quindi in sostanza, l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito al figlio/genitore anziano o parente in genere, è comunque soggetto all’Imu con le aliquote ordinarie previste per immobili diversi dall’abitazione principale, quindi si applica l’Imu seconda casea ossia allo 0,76%.

 

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