Come si costituisce una srl: concetti base

Srl definizione – La S.r.l. venne introdotta nell’ordinamento italiano e europeo con il Codice civile del 1942. Lo scopo era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le società di persone e quelle per azioni. Il risultato non fu pienamente raggiunto, in quanto la S.r.l. era una società priva di una vera e propria disciplina autonoma, mancanza a cui si sopperiva con il rinvio alle norme proprie della S.

p.A. Inoltre la struttura finanziaria era molto limitata e ciò rendeva la S.r.l. una società nella quale era frequente il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale. Questo perché era vietata l’emissione di obbligazioni e vi era il divieto di emettere quote speciali (tutte le quote erano uguali e concedevano uguali diritti). Si accentuò il fenomeno del cosiddetto “finanziamento del socio” che consiste in un prestito fatto da un socio alla società, il quale non comporta un aumento di capitale e fa vestire al socio la doppia veste di socio e di creditore. L’effetto negativo è che quello che sarebbe potuto essere un aumento di capitale a vantaggio dei creditori (ad esempio in caso di insolvenza della società) diviene al contrario un credito concorrente con le ragioni dei creditori.

Srl Codice Civile – Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla riforma del diritto societario del 2003. Ora la S.r.l., corredata da una disciplina autonoma, (libro V  titolo V capo VII del c.c.), si presenta come un modello intermedio e “ibrido” tra la S.p.A. e le società di persone: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, che la avvicinano alla S.p.A., mentre ad altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote  sono propri delle società di persone.

Costituzione srl 2011: dal contratto necessario alle regole base

La S.r.l. può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico  e quindi, necessariamente, con l’intervento di un notaio, e deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 2463 c.c. Alla base della costituzione vi è quindi un contratto stipulato tra più persone o enti, chiamati soci. Esistono, inoltre, società con un solo socio (definite unipersonali) per le quali è sufficiente redigere un atto unilaterale.

Srl capitale minimo necessario – Il capitale minimo necessario per la costituzione della società è di 10mila euro. Non esiste limite massimo di capitale sociale. Tuttavia per le società che hanno un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro è necessaria la nomina del collegio sindacale. Solitamente le quote di partecipazione dei soci attribuiscono diritti di uguale ammontare.

Si immagini, ad esempio, la Alfa Srl con 3 soci che posseggono quote sociale nella seguente misura: Socio A euro 1.000; Socio B euro 3.000; Socio C euro 6.000. La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale alla quota: Socio A 10%; Socio B 30%, Socio C 60%. E ’possibile determinare quote di partecipazione che attribuiscono diritti diversi. In tal caso, occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo.

Atto costitutivo srl

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in  denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare come disposto dall’articolo 2464 del codice civile. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo. Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Le quote corrispondenti ai conferimenti in natura dovranno essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferente dovrà presentare relazione giurata da un revisore da lui stesso scelto, ugualmente redatta nel caso di  acquisto, da parte della  S.

r.l., di beni in natura o crediti da fondatori, soci o amministratori qualora l’acquisto avvenga nei due anni dalla costituzione della società e abbia un corrispettivo maggiore o uguale al 10% del capitale sociale. L’acquisto, salva diversa disposizione statutaria, può essere approvato dall’assemblea dei soci.

Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto. Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni. Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

 I soci possono convocare assemblea secondo i modi determinati nell’atto costitutivo, solitamente presso la sede sociale della società, e deve essere costituita da tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Recesso socio srl

Il recesso del socio può avvenire, oltre che per le cause contemplate nell’atto costitutivo, a norma dell’art. 2473 c.c.:

–          Nel caso di società a tempo indeterminato in qualunque momento salvo l’obbligo per preavviso con almeno 180 giorni o maggiore statutariamente previsto, purchè non superiori ad un anno;

–          Qualora la società, contrariamente all’opinione espressa dal socio stesso, abbia deliberato in merito al cambiamento del tipo o dell’oggetto della società;

–          Al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o dei diritti in capo ai soci;

–          Alla fusione o scissione della stessa;

–          Al trasferimento della sede sociale all’estero;

–          Alla revoca dello stato di liquidazione;

–          Alla eliminazione di una delle cause di recesso previsto dalle dall’atto costitutivo.

Srl organi sociali

 Gli organi della S.R.L. sono:

–          L’assemblea dei soci srl è presieduta da un presidente, indicato nell’atto costitutivo o nominato dagli intervenuti, che dovrà verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L’assemblea per disposizione dell’art. 2479 c.c., ha competenza in materia di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina, qualora prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori; eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; modificazione dell’atto costitutivo; decisioni per il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o rilevante modificazione dei diritti in capo ai soci.

–          L’organo amministrativo srl – Una società può essere governata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico. Ad essi compete l’amministrazione e la rappresentanza della società.

Amministratore srl incompatibilità – La qualifica di amministratore di società non è incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società stessa purché lo stesso sia in grado di dimostrare l’esistenza del requisito della subordinazione e purché non sia amministratore unico. I contratti stipulati dagli amministratori in conflitto di interessi con la società possono essere annullati su domanda della società stessa.

Diritti socio srl

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali della società. Possono, inoltre, consultare liberamente libri sociali e documenti relativi all’amministrazione.

–          L’organo di controllo srl: L’atto costitutivo della Srl può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale e di un revisore. Qualora il capitale sociale si maggiore o uguale a 120.000,00 euro o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435 bis la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Con riferimento a quest’ultima previsione l’obbligo cessa qualora per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengano superati.

Per acquisire nuove risorse finanziarie alla società, i soci possono effettuare finanziamenti in favore della società, cioè prestiti o versamenti che a differenza dei conferimenti, non vanno ad incrementare il capitale sociale. Nello Statuto deve essere specificato se i finanziamenti hanno natura infruttifera o fruttifera nonché se tali versamenti dovranno essere effettuati dai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione oppure anche in misura non proporzionale. Ciò che distingue il finanziamento dei soci dalle quote di capitale  è il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Occorre segnalare che il nuovo articolo 2467 del Codice Civile dispone che il rimborso dei finanziamenti deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente la eventuale dichiarazione di fallimento (procedure concorsuali) della società, deve essere restituito altrimenti ne risponde l’organo amministrativo.

Dalla natura di debito discende che, nel caso in cui la Società decidesse di passare a capitale sociale le somme versate a titolo di finanziamento, sarà prima necessaria la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione. La riserva che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci avrà così natura di riserva di capitale, e ciò sia se essa dovrà partecipare alla copertura della perdita, sia se dovrà alimentare aumenti di capitale.

Rischi soci srl

Quanto ai rischi, i soci rispondono limitatamente al capitale sottoscritto. Tuttavia, l’articolo 2462 del codice civile pone deroghe alla limitazione della responsabilità patrimoniale quando in una società vi sia un socio unico. La responsabilità limitata sussiste nel caso in cui:

– siano effettuati i conferimenti con l’integrale versamento in denaro alla costituzione (o comunque entro 90 giorni);

– la pluralità dei soci viene a mancare nel corso della vita della società purchè sia effettuata la pubblicità al Registro delle Imprese, che la società è a base unipersonale come prescritto dall’articolo 2470 del codice civile.

Solo nel caso in cui non vengono rispettati questi obblighi l’unico socio sarà responsabile personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Obblighi srl: quali sono?

Obbligo delle società a responsabilità limitata tenere: il libro soci (è stato abrogato), nel quale devono essere annotati i nomi dei soci, la partecipazione di ciascuno, i versamenti fatti, eventuali variazioni di soci; il libro delle decisioni dei soci, nel quale vengono trascritti i verbali delle assemblee; il libro delle decisioni degli amministratori; il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

Le quote di una Srl possono essere cedute a terzi tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Da alcuni anni, oltre ai Notai, anche i Dottori Commercialisti possono effettuare gli atti di trasferimento delle quote di srl con tutti i relativi adempimenti di pubblicità.

L’articolo 2470 del codice civile stabilisce che, affinché la cessione produca effetti verso la società, è richiesto che l’atto di trasferimento sia iscritto nel libro soci previa autenticazione dell’atto stesso.

Bilancio srl 2011

Il bilancio di una Srl deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal codice civile, 2423 al 2435/bis, e deve essere presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque entro un termine non superiore 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio lo stesso deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese con allegato l’elenco dei soci.

Distribuzione utili srl

Gli utili risultanti dal bilancio possono essere distribuiti ai soci. I soci di una Srl hanno l’obbligo di iscrizione INPS ma solo se svolgono attività lavorativa (soci lavoratori) all’interno della società stessa. Diversamente, se un socio apporta solo capitale non deve versare alcun contributo