Il D.L. 17/2022, c.d. decreto bollette, post conversione in legge,  introduce la quarta cessione del credito edilizio.

La scelta di introdurre la 4° cessione è stata ben analizzata dal servizio bilancio del Senato che ha messo in guardia il Governo sulla novità.

Cessione credito edilizio. La situazione attuale

Ad oggi, la cessione del credito da bonus edilizi quali superbonus, ecobonus, ristrutturazione ecc, deve rispettare le seguenti regole (vedi D.L.13/2022):

  • la prima cessione è libera, nel senso che può essere effettuata anche verso privati,
  • dopo la prima cessione sono ammesse due ulteriori cessioni.

Tali ulteriori cessioni posso essere effettuate solo: nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Dunque il credito può essere oggetti al max di tre cessioni.

In caso di sconto in fattura, l’impresa ottiene un credito pari alla detrazione spettante in origine al contribuente e può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da qui, sono ammesse due ulteriori cessioni. Solo in favore dei soggetti da ultimo elencati (banche, altri intermediari finanziari, ecc.).

La quarta cessione nel decreto bollette

In fase di conversione in legge del D.L. 17/2022, c.d. decreto bollette, legge di conversione non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stata introdotta la possibilità della 4° cessione. Rispetto alle 3 attualmente in essere.

Nello specifico, per effetto di tale novità (nuovo art.29-bis) è elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta.

In particolare, con le modifiche viene prevista la facoltà di un’ultima cessione, da parte delle sole banche in favore dei propri correntisti.

Le norme in commento si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Inoltre, è notizia di ieri che tra i soggetti ammessi ad acquisire i crediti provenienti da seconda cessione, devono ricomprendersi anche: Sgr (società di gestione e risparmio); Sicav (società di investimento a capitale variabile); Sim (società di intermediazione mobiliare); Sicaf (società di investimento a capitale fisso).

Ciò in base alla risposta del sottosegretario al MEF (Ministero Economia e Finanze), Federico Freni, a specifica interrogazione parlamentare (Q.T. n. 5-07901).

Difatti, si parla di cessione del credito ad ampio raggio. Ciò vale indipendentemente dall’introduzione o meno della 4° cessione.

Il servizio del bilancio del Senato evidenzia i rischi di una quarta cessione

La scelta di introdurre la 4° cessione è stata ben analizzata dal servizio bilancio del Senato che ha messo in guardia il Governo sulla possibilità di introdurre la 4° cessione.

Nello specifico, si legge nel dossier ufficiale:

considerato che, in assenza di ulteriori specificazioni normative, i nuovi cessionari possono ben essere soggetti non in possesso di alcuna qualificazione, appare necessaria la valutazione del Governo in ordine all’impatto delle nuove previsioni rispetto all’efficacia delle azioni di contrasto alle frodi nel settore. Si suggerisce inoltre di svolgere un approfondimento al fine di valutare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina della materia in esame nel suo complesso, così come la stessa risulterà in conseguenza dei numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo.

Vedremo come si evolverà la situazione.