Laddove un contribuente abbia dei dubbi circa il corretto trattamento fiscale da applicare ad una determinata casistica chi si trova ad affrontare, può, se vuole ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali, presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

Dove vanno presentate le istanze di interpello?

L’istanza di interpello va indirizzata all’Agenzia delle Entrate. Ma occorre distinguere a seconda dell’oggetto della richiesta di chiarimenti.

Nel dettaglio la presentazione va fatta:

  • alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta nel caso di tributi erariali
  • alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto dell’interpello, nel caso di tributi concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale;
  • alla Divisione Contribuenti, esclusivamente nel caso di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall’identificazione diretta) e soggetti di più rilevante dimensione (con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

L’istanza di interpello va redatta in carta libera e non è soggetta ad imposta di bollo.

Modalità di presentazione dell’istanza di interpello

Con riferimento alle modalità di presentazione, questa può avvenire secondo quattro diverse modalità, ossia:

  • mediante PEC;
  • tramite e-mail ordinaria;
  • mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • direttamente di persona.

Se la si presenta mediante PEC, laddove l’interpello è diretto alla Direzione regionale è possibile trovare l’indirizzo della posta elettronica certificata al seguente link. Laddove, invece, l’istanza deve essere inviata alla Divisione contribuenti gli indirizzi sono reperibili al seguente altro link.

L’invio tramite e-mail libera (PEL), è ammesso solo nel caso di interpelli presentati da soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato (l’indirizzo è [email protected]).

Per la consegna a mano o tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, se l’istanza è indirizzata alla Direzione regionale competente, l’indirizzo lo si trova in questo link; mentre se diretta alla Divisione contribuenti l’indirizzo di consegna è a Roma in via Giorgione, 106 – CAP 00147 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00).

Il contenuto dell’istanza di interpello

Come si evince anche dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza di interpello deve contenere una serie di informazioni obbligatorie, vale a dire:

  • i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale)
  • l’indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l’esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso);
  • le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
  • l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici
  • la soluzione interpretativa proposta dal contribuente
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato (in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell’atto, deve essere allegata all’istanza).

Se l’istanza è carente di uno o più dei suddetti dei dati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell’istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l’ufficio inviterà il contribuente che l’ha presentata alla regolarizzazione (cosa che dovrà avvenire entro 30 giorni).

Fonti e collegamenti esterni: