L’Agenzia delle Entrate mette in chiaro, con la Risposta n. 275 del 26 agosto 2020, le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da parte di un operatore economico non residente in Italia al quale viene aggiudicato un appalto. In questo caso, secondo l’Amministrazione finanziaria occorre seguire le disposizioni contenute all’articolo 3 del DPR n. 642/1972, in cui si stabilisce che la corresponsione avviene secondo le indicazioni della Tariffa allegata, ossia:

  • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno
  • in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

La procedura alternativa per pagare l’imposta di bollo dall’estero

L’Amministrazione finanziaria ricorda che sul proprio sito istituzionale esiste una sezione dove è specificato che:

“I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (…) secondo le indicazioni riportate”.

Nella stessa sezione, è presente una tabella contenente una lista di codici IBAN da utilizzare a tal fine.

Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, laddove ci si trovi all’estero e non è possibile assolvere l’imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali di cui in premessa al presente articolo, allora si potrà effettuare il pagamento tramite bonifico utilizzando il codice IBAN dedicato presente nella suddetta sezione, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce l’imposta.

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