Come pagare i debiti visto che le finanziarie danno solo 6 mesi di accodamento rate? (con interessi). Lavoro in aeroporto e l’azienda ci ha messo in cassa integrazione da marzo a novembre (per ora) a causa del COVID 19. Ma qui la cosa non è di facile soluzione e quindi il governo DEVE pensare a questo interfacciandosi con le finanziarie per bloccare le rate per il periodo del problema virus e non fare aggiungere altri interessi. Perché con una cassa integrazione da fame (che arriva a singhiozzo) chi ha famiglia prima deve pensare ai figli. Credo che nella mia situazione ci sono migliaia di famiglie e sto governo ci dovrebbe pensare, grazie 
Lavoro a partita IVA come freelance e mi occupo di organizzazione eventi. Come facilmente intuibile la mia attività è stata messa in ginocchio dal lockdown per il Covid. Nel frattempo ho il mutuo aperto un anno fa e ora temo di non riuscire più a sostenere le rate. Come posso fare?
Abbiamo riportato i due quesiti insieme per mettere in evidenza la disciplina attuale comune a lavoratori dipendenti e autonomi.

Proroga sospensione mutui: chi può saltare fino a 18 mesi di rate

Il decreto Cura Italia prima, e i successivi interventi previsti dal decreto liquidità, si sono occupati della materia. Il primo aveva riconosciuto anche ad autonomi e professionisti che, nel primo trimestre 2020 avessero registrato un calo di fatturato pari ad almeno il 33% (rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019) la possibilità di accedere al fondo di solidarietà mutui per la prima casa stanziato nel lontano 2007. Restano esclusi mutui per seconde case e abitazioni di lusso.

L’ISEE sotto i 30 mila euro non è più richiesto: possono presentare domanda i lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione del lavoro di almeno 30 giorni lavorativi di seguito o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi di seguito o del 20% dell’orario complessivo.

 

Di seguito le cause di sospensione elencate all’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia 21.6.2010 n. 132:

a) perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile  complessivo  del  nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario;
c) spese mediche o assistenza domiciliare se le spese documentate superano i 5 mila euro annui;
d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, affrontate per necessità urgenti e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, per via delle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
Ovviamente, tutti i suddetti eventi devono essere successivi alla stipula del contratto di mutuo.
L’art. 1 del D.M. 25.3.2020 prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

 

Il beneficio può essere riconosciuto anche per mutui nuovi stipulati con firma da meno di un anno.

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