Sono state rese note le modalità per ottenere il beneficio addizione del reddito di cittadinanza per chi avvia una attività di lavoro autonomo. L’incentivo, introdotto a fine maggio 2021 per decreto interministeriale, è diventato operativo solo da pochi giorni.

L’Inps ha infatti fornito, con messaggio numero 3212 del 24 settembre 2021, le istruzioni per ottenere le mensilità del Rdc riconosciute per chi si mette in proprio. Nella nota sono specificati tutti i requisiti e le modalità di inoltro dell’istanza per i titolari di Rdc.

Sei mensilità di reddito di cittadinanza per mettersi in proprio

Il beneficio addizionale, pari a 6 mensilità di Rdc, è aggiuntivo rispetto a quanto già erogato agli aventi diritto. E’ riconosciuto tassativamente per l’avvio di

  • attività di lavoro autonomo;
  • di impresa individuale;
  • di società cooperativa.

Dette attività devono iniziare entro l’anno di fruizione del Rdc e il beneficio è concesso una sola volta, con decurtazione dell’importo eventualmente già corrisposto dal Inps.

La somma spettante è pagata dall’Inps direttamente sul conto corrente del beneficiario. Può essere revocata nel caso l’attività che è stata avviata o si intende avviare cessi prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dall’avvio.

Domanda e importo del beneficio addizionale

Come detto, il beneficio addizionale del Rdc per l’avvio di attività autonoma corrisponde a 6 mensilità di Rdc. Il limite massimo erogabile, però, è pari a 780 euro lordi mensili, quindi 4.680 euro in tutto. Ma la cifra dipenderà da quanto il beneficiario percepisce ogni mese.

L’avvio dell’attività autonoma deve essere comunicato entro 30 giorni al Inps con le consuete modalità telematiche, direttamente o tramite Caf. Il beneficio addizionale del Rdc sarà quindi erogato entro i due mesi successivi a quelli dell’inoltro della richiesta all’istituto.

L’Inps precisa inoltre che per le attività avviate nei mesi per i quali si è già fruito del reddito di cittadinanza e per le quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di cui sopra il beneficio addizionale non spetta.