L’INPS torna a fornire chiarimenti sull’assegno unico. Tra questi, alcuni riguardano la domanda fatta per il figlio maggiorenne.

Prima di addentraci nel chiarimento, è opportuno però ricordare che l’assegno unico spetta per i figli a carico, intendendosi per tali quelli che fanno parte del nucleo familiare ai fini ISEE. In dettaglio la prestazione in esame compete per:

  • ogni figlio a carico di minore età
  • per ogni figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età, a condizione che in capo al figlio stesso sia rispettata una delle seguenti condizioni:
    • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
    • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
    • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolgimento del servizio civile universale
  • per ogni figlio disabile a carico, senza limiti di età.

Assegno unico: la domanda per il figlio maggiorenne

Per avere l’assegno unico, come noto, bisogna presentare specifica domanda all’INPS. Per quanto riguarda la parte del sussidio spettante per il figlio maggiorenne fino a 21 anni, la richiesta può essere fatta:

  • dal genitore (in questo caso l’importo è pagato a quest’ultimo)
  • oppure dal figlio stesso (in tale ipotesi la parte dell’assegno spettante sarà pagata direttamente al figlio).

Potrebbe accadere, tuttavia, che un figlio compia 18 anni in corso di anno e dopo la presentazione della domanda di assegno unico da parte del genitore.

Esempio

Tizio presenta a marzo 2022 la domanda di assegno unico indicando due figli, di cui uno avente 15 anni di età e l’altro 17 anni di età. A giugno 2022 quest’ultimo compie 18 anni.

E’ qui che l’INPS, nel Messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, interviene fornendo le dovute indicazione operative da seguire.

Le istruzioni INPS: ecco cosa fare

In particolare, riguardo l’ipotesi di all’esempio del paragrafo precedente, l’istituto chiarisce che, poiché la normativa prevede che il figlio maggiorenne possa presentare domanda diretta per vedersi pagare la parte di assegno unico a lui spettante:

  • se il figlio, al compimento del 18° anno di età, presenta domanda autonoma
    • ci sarà, in automatico, la decadenza della relativa “scheda” presente nella domanda del genitore e l’erogazione della prestazione proseguirà direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante
  • laddove, invece, al compimento del 18° anno, il figlio non presenta domanda autonoma
    • la domanda fatta dal genitore sarà messa in stato “Evidenza” per consentire l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste (vedi premessa).

Quindi, in questa seconda ipotesi, al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà:

  • accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato
  • selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne
  • accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni.

Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è messa nuovamente “in istruttoria” per le opportune verifiche.

In caso di esito positivo, al genitore saranno riconosciute anche le somme arretrate spettanti (ossia dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).

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