Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi legge 104/1992 è stato integrato con una nuova funzionalità: adesso è possibile modificare la 104 o rinunciare con una procedura guidata online. La nuova funzionalità Inps, di fatto, consentirà la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda presentata in precedenza.

Ma vediamo, nello specifico, che cosa cambia e come funziona.

Nuovo sportello telematico per gestione permessi 104: la procedura guida Inps online

Come comunicato dall’Inps con il messaggio n. 4040 del 09 novembre 2022, è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” che, tramite procedura telematica, consentirà agli utenti di comunicare all’Inps:

  • la rinuncia, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda 104 originaria;
  • la modifica dei dati e le informazioni relativi ai permessi 104.

Il nuovo sportello online Inps sarà raggiungibile sul portale dell’Istituto (inps.it) accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.

Permessi 104: cosa cambia tra rinuncia e variazione

Le nuove funzionalità integrate, per gestire online i permessi 104, riguardano quindi due passaggi: quello di rinuncia o quello di modifica. Ma quali sono le differenze? Cosa cambia?

A livello pratico e operativo, come spiegato nel messaggio Inps, la rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:

  • giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
  • giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
  • prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

La comunicazione di variazione invece può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia.

Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. La data di rinuncia ai benefici, pertanto, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.

Se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la rinuncia ai benefici tramite la nuova funzionalità.

Rinuncia permessi 104: cosa cambia

Grazie alla nuova procedura, quindi, l’utente che è intenzionato a rinunciare ai benefici della 104 potrà avanzare tale richiesta online. Dopo aver selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia ai benefici”, nello specifico, si ritroverà davanti l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la cessazione.

Individuata la domanda per la quale si vuole effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni:

  • la data di rinuncia ai benefici;
  • la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria.

Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della comunicazione di variazione. All’atto della conferma, invece, la comunicazione verrà protocollata e sarà possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.

Le comunicazioni di variazione possono essere:

  • consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;
  • annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande” (entro due giorni dalla data di presentazione).

Permessi 104: come fare domanda

È telematico anche il processo di presentazione delle domande dei permessi retribuiti 104, attraverso il servizio dedicato Inps.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto (e al datore di lavoro quando necessario) ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda, anche in questo caso, sempre tramite apposito servizio online (ovvero la nuova funzione “rinuncia ai benefici”).

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il ricorso al comitato provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. Inoltre, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e il richiedente i permessi dovrà comunicare entro 30 giorni dal cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda.