La donazione è il contratto con il quale una persona (donante) arricchisce l’altra (donatario) trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti, per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione). La donazione deve essere fatta per atto pubblico, davanti al Notaio e alla presenza di due testimoni, pena la nullità. Se la donazione ha per oggetto beni mobili è inoltre necessario, descriverli dettagliatamente e indicarne il valore nell’atto di donazione o in un documento da allegare all’atto.

L’accettazione della donazione

La donazione è un contratto e affinché si perfezioni e produca tutti i suoi effetti , non è sufficiente la sola manifestazione di volontà del donante, la proposta del donante deve essere espressamente accettata dal donatario (salvo il caso di donazione in riguardo di matrimonio)   L’accettazione può essere contenuta nello stesso atto che contiene la proposta del donante, oppure in un atto successivo che dovrà sempre avere forma pubblica, davanti  al Notaio e alla presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, la donazione produce i suoi effetti a partire dal momento in cui l’atto pubblico contenente l’accettazione sia stato notificato al donante.     Le donazioni di modico valore non sono soggette al rigoroso requisito di forma di atto pubblico davanti ad un Notaio. La donazione è un atto strettamente personale che non ammette deleghe a terzi.     Nelle prossime pagine descriveremo quali sono i diversi modi con cui attuare una donazione, l’oggetto della donazione, chi può effettuare e chi può ricevere una donazione, e gli aspetti fiscali della donazione.  

I diversi modi con cui si può attuare la donazione

La donazione può attuarsi in vari modi:

  • con il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili appartenenti al donante, o di un altro diritto reale (es. usufrutto, abitazione) spettante al donante;
  • mediante la costituzione ex novo di un diritto reale (es. usufrutto, abitazione) su beni mobili o immobili appartenenti al donante;
  • con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. mediante l’assunzione dell’obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia);
  • tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. la rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).

 

La donazione remuneratoria

Le ragioni di una donazione possono essere molte: affetto, beneficenza e altro ancora.

Ma una donazione può essere anche motivata da riconoscenza e considerazione di particolari meriti del donatario. La donazione per riconoscenza o considerazioni per servizi resi a favore del donatario, senza nessun nesso funzionale tra loro, si chiama donazione remunerata.   La donazione remunerata deve essere fatta sotto forma di atto pubblico, dal Notaio e  in presenza di testimoni, con specifiche disposizioni:

  • è esclusa la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza dei figli;
  • è prevista la garanzia che non grava sui beni donati, diritti di terzi o che terzi possano vantare;
  • è prevista l’esclusione del donatario dall’obbligo degli alimenti.

  Per tutto il resto, anche alla donazione remuneratoria, che rimane comunque un atto volto a procurare un arricchimento altrui senza che vi sia stata una controprestazione, si applica la disciplina relativa alla donazione.

L’oggetto della donazione

Possono costituire oggetto di donazione tutti i beni e diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come:

  • beni immobili;
  • crediti;
  • veicoli (moto e/o auto), natanti, aerei, altro;
  • denaro (rispettando le prescrizioni delle leggi vigenti in tema di tracciabilità);
  • opere d’arte (sculture,quadri e altro);
  • azioni e quote di società (entro i limiti posti al loro trasferimento dai patti sociali e dagli statuti delle società le cui azioni e/o quote vengono donate);
  • aziende;
  • titoli del debito pubblico, quote di fondi di investimento e di gestioni patrimoniali.

Per espresso divieto di legge i beni futuri non possono invece essere oggetto di donazione, e ciò perché il donante deve essere ben consapevole del valore e della consistenza dei diritte e beni di cui dispone con l’atto di liberalità.

Chi può effettuare un donazione?

Possono fare una donazione solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. In pratica non possono donare i minori; gli inabilitati e gli interdetti.    

Chi può ricevere una donazione?

Non esistono particolari limiti alla possibilità di accettare una donazione: può beneficiarne chiunque sia idoneo ad assumere la titolarità di un rapporto giuridico.   I minori, gli inabilitati e gli interdetti potranno accettare la donazione solo tramite i loro legali rappresentanti, che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare. L’unico divieto a ricevere una donazione previsto dalla legge riguarda il tutore e il protutore. È ammessa anche la donazione a favore di nascituri già concepiti o a favore di figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione. I nascituri, i figli non ancora concepiti, potranno accettare la donazione tramite i legali rappresentanti (genitori o curatore speciale nominato per l’occasione), che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.  

Che cos’è la donazione modale?

La donazione può essere gravata da un onere a carico del beneficiario. L’onere può consistere in una prestazione a favore, dello stesso donante (es. una donazione di un immobile con l’onere per il donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante vita  natural durante); di terzi estranei al contratto (es. una donazione con onere di prestare assistenza a un parente del donante); della comunità o della collettività (es. una donazione con onere di devolvere una somma per beneficenza).   Il mancato adempimento dell’onere non costituisce causa di risoluzione della donazione se ciò non viene espressamente previsto nell’atto di donazione.

Se si vuole dare forza all’onere apposto si dovrà pertanto inserire nell’atto di donazione una clausola che preveda la risoluzione della donazione  in caso di mancato adempimento dell’onere.  

Quando si ha la revoca delle donazioni?

La donazione, è un contratto e come tale non può essere revocato su iniziativa del solo donante. Secondo la vigente normativa, la revocazione delle donazioni può essere richiesta all’autorità giudiziaria in due casi specifici:

  • la revocazione per ingratitudine: è possibile la revoca della donazione quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (tentato omicidio, omicidio volontario, o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio; denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa); si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge;
  • la revocazione per sopravvenienza di figli: le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione. Non possono comunque essere revocate, né per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni remuneratorie e quelle fatte in relazione a un determinato matrimonio.

 

La donazione di immobili

Un caso che richiede particolari obblighi formali è quello delle donazioni di beni immobili. La donazione relativa a fabbricati esistenti è un atto traslativo, ed è soggetta alla normativa che dal 1 luglio 2010 prescrive per i proprietari l’obbligo di dichiarare nell’atto che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d’uso e configurazione reale e attuale dell’immobile oggetto di negoziazione, pena la nullità dello stesso. Prima della stipula dell’atto di donazione, i donanti sono tenuti a verificare accuratamente la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie depositate allo stato di fatto, specie per quanto riguarda la destinazione d’uso (categoria catastale) e la consistenza (vani e/o superficie), al fine di riportare nell’atto dati veritieri e corretti. Una dichiarazione mendace espone il dichiarante a responsabilità civile per i danni arrecati alla controparte e può, inoltre, esporre il dichiarante, stante i recenti orientamenti della giurisprudenza, anche a responsabilità penale . La dichiarazione può essere sostituita dall’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento degli atti catastali (ingegnere, architetto, geometra).

Gli aspetti fiscali: le imposte sulle donazioni

In caso di donazione i beneficiari devono pagare l’imposta di donazione per i beni e i diritti ricevuti. Questa imposta colpisce le attribuzioni ai singoli beneficiari e si applica solo al valore dei beni e dei relativi diritti (di seguito detti base imponibile) eccedente la franchigia che eventualmente spetta in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario.  

Le franchigie

  • Se beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di € 1.000.000,00;
  • Se beneficiario è il fratello o la sorella del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di € 100.000,00;
  • Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap (riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 1047), l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di € 1.500.000,00.

 

Le aliquote

L’importo dell’imposta di donazione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell’eventuale franchigia, le seguenti aliquote che variano a seconda del rapporto di parentela tra il donante e il beneficiario:

  •  4% (sulla base imponibile decurtata della franchigia di € 1.000.000,00) se beneficiari sono il coniuge e i parenti in linea retta;
  • 6% (sulla base imponibile decurtata della franchigia di € 100.000,00) se beneficiari sono i fratelli o le sorelle;
  • 6% se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
  • 8% se beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

 

Le ulteriori imposte in caso di immobili

Se oggetto della donazione sono beni immobili si applicano due ulteriori imposte:

  •  l’imposta di trascrizione, detta anche ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di € 200,00 se sussistono le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa;
  •  l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, o nella misura fissa di € 200,00 se sussistono le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa.

 

La registrazione degli atti soggetti a imposta di donazione

L’imposta di donazione si applica a tutti gli atti a titolo gratuito comprese le donazioni, le altre liberalità tra vivi, le costituzioni di vincoli di destinazione, le rinunce e le costituzioni di rendite e pensioni. Questi atti sono soggetti a registrazione entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto,  il Notaio procederà alla registrazione in via telematica. In sede di registrazione dell’atto deve essere versata l’imposta di donazione all’Ufficio del registro. Un’apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le donazioni con valore non eccedente la franchigia devono essere registrate gratuitamente, senza che si debba applicare l’imposta fissa di € 200,00 come invece era prassi. Nel caso di atto avente per oggetto beni immobili devono essere pagate anche l’imposta ipotecaria  e l’imposta catastale.

Particolare agevolazioni prima casa

Nel caso di donazioni di immobili sono dovute anche l’imposta ipotecaria (o di trascrizione) nella misura del 2% e l‘imposta catastale nella misura dell’1%, a meno che si tratti di unità abitativa con relative pertinenze per le quali ci siano i presupposti per le agevolazioni prima casa.