Capita spesso che si programma di fare lavori edili sulla propria casa. Si inizia e poi nel corso dei lavori stessi ci si accorge che i soldi messi in cantiere non bastano per fare tutto. Una soluzione al problema c’è. E’ quella della cessione credito delle residue rate di detrazione fiscale.

E’ una strada percorribile e messa in luce dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ, in cui ha fornito chiarimenti in merito ad una delle ultime novità in ambito bonus edilizi (ristrutturazione, 110, bonus facciate, ecc.).

Facciamo riferimento al divieto di cessione credito parziale e la tracciabilità della cessione medesima.

Il divieto di cessione parziale e tracciabilità

La cessione credito (per lavori a casa) può riguardare anche le quote residue della detrazione. Questa operazione permette al soggetto di monetizzare nell’immediato quelle quote e, quindi, ritornare ad avere liquidità per pagare l’impresa e continuare i lavori.

La soluzione, tuttavia, deve ora fare i conti con le ultime novità introdotte dal legislatore per contrastare le frodi fiscali proprio nel campo dei bonus casa.

A questo proposito, ricordiamo che, in fase di conversione in legge del decreto Sostegni-ter, è stato deciso che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.

A questo scopo, quindi, al credito ceduto (prima cessione) è attribuito un codice identificativo univoco. Questo codice deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Lavori sulla casa, il codice univoco per la cessione credito

Dopo la doverosa ricostruzione legislativa, l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ (aggiornate al 19 maggio 2022) dedicate ai lavori sulla casa e, quindi, alla cessione credito, ha in primis chiarito che, in fase di caricamento sulla Piattaforma della comunicazione, resta fermo che:

i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo.

Ciò avviene in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

Ne consegue che a ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, il quale dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

La cessione credito delle rate residue

Con riferimento al divieto di cessione parziale ed alla possibilità di cessione delle rate residue di detrazione, l’Agenzia delle Entrate fai poi presente che

il citato divieto di cessione parziale è da intendersi riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Queste, le regole da tenere in considerazione:

  • possono essere cedute (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle quote residue di detrazione
  • le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Dunque, cessione del credito anche per la singola rata, tenendo conto delle predette indicazioni. In questo modo si riesce ad incassare il costo dei lavori già fatti e, come detto, avere nuovamente disponibilità monetaria per pagare la ditta e finire i lavori.