L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, ha istituito codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati dei cosiddetti bonus edilizi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Sconto e cessione dei Bonus edilizi

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, Superbonus 110%, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, possono anche optare alternativamente per:

  • sconto in fattura, fino ad un massimo del corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi edilizi;
  • cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il decreto Sostegni ter ha modificato la disciplina della cessione del credito.

In particolare, adesso, è possibile cedere una sola volta tale bonus, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.

Nuovi codici tributo

Tenuto conto del recente intervento normativo sopra citato, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022:

  • per la cessione del credito sono: “7701” per il Superbonus; “7702” per l’ecobonus e l’installazione di impianti fotovoltaici; “7703” per il sisma bonus; “7704” per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; “7705” per il bonus facciate; “7706” per il recupero del patrimonio edilizio; “7707” per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • per lo sconto in fattura sono: “7711” per il Superbonus; “7712” per l’ecobonus e l’installazione di impianti fotovoltaici; “7713” per il sisma bonus; “7714” per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; “7715” per il bonus facciate; “7716” per il recupero del patrimonio edilizio; “7717” per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Attenzione: i codici tributo istituiti con la risoluzione n.

83/E del 28 dicembre 2020, spiega l’Agenzia delle entrate, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni sconto/cessione comunicate fino al 16 febbraio 2022.
Infine, si legge nella medesima risoluzione, in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”: “importi a credito compensati”, ovvero “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

 

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