Su come compilare la richiesta di cessione del credito: quali dati servono, quali no e che cosa succede in caso di errori? Perché, per esempio per il superbonus 110%, la cessione del credito è una delle alternative alla detrazione fiscale. Da ripartire nella dichiarazione dei redditi. Così come l’altra alternativa alla detrazione fiscale è rappresentata dallo sconto in fattura.

Detto questo, su come compilare la richiesta di cessione del credito c’è da dire subito una cosa. Ovverosia, quella per cui la scelta di tale opzione non può essere mai tacita.

Ma deve essere correttamente comunicata al Fisco. Non a caso, per chi vuole fare lavori, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate c’è una piattaforma web apposita. Proprio per la richiesta di cessione del credito

Come compilare la richiesta di cessione del credito: quali dati servono, quali no e che cosa succede in caso di errori

Nel dettaglio, su come compilare la richiesta di cessione del credito, la piattaforma del Fisco è composta da quattro sezioni. C’è infatti la sezione relativa alla cessione del credito. Ma c’è pure l’area monitoraggio crediti, la sezione accettazione crediti e la lista movimenti. Tutte queste sezioni sono accessibili solo tramite identificazione. Quindi, con SPID, con la CNS, con la CIE o con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.

Per esempio, sul superbonus 110% le parti in gioco sono tre. Ovverosia, su come compilare la richiesta di cessione del credito, il ceduto che è il contribuente che opta per la cessione del credito. Il cedente che in genere è l’impresa che effettua i lavori e che acquisisce il credito. E poi c’è il cessionario che è la banca che dall’impresa edile acquisisce il credito tramite il trasferimento.

Che cosa succede in caso di errori sulla cessione del credito?

In caso di errori sulla cessione del credito, questo non sarà utilizzabile.

Ragion per cui non potrà essere oggetto di successive cessioni. In tal caso, infatti, deve essere il cessionario dalla piattaforma del Fisco a rifiutare un credito la cui cessione è avvenuta per errore. Con il rifiuto che, al pari dell’accettazione, sono comunque due operazioni irreversibili.