Annullamento delle comunicazioni di cessione del credito. Ora è possibile, infatti l’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 33 della scorsa settimana ha indicato le istruzioni operative da seguire per correggere eventuali errori commessi nella comunicazione con la quale si informa il Fisco delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

Di “norma”, la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva.

Come si può rimediare agli errori una volta che, passati questi termini, il contribuente o l’intermediario si accorge che nella comunicazione di cessione del credito sono stati commessi degli errori?

Ebbene, la correzione è possibile, la procedura da seguire è diversa a seconda se si parla di errori formali o sostanziali.

In primis, una volta trascorso il termine per trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente (quinto giorno del mese successivo a quello di invio), il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma Cessione crediti. In tal modo, il contribuente, se ancora nei termini, può trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.

La situazione cambia laddove il credito legato a una comunicazione di cessione bonus 110 o altri bonus edilizi, sia già stato accettato dal cessionario.

La correzione di errori formali

Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione (Fonte circolare n°33):

  • nel frontespizio: recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;  indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
  • nel quadro A: indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
  • nel quadro B, i dati catastali;
  • nel quadro D: data di esercizio dell’opzione;  tipologia del cessionario.

Gli errori formali non pregiudicano la validità del credito oggetto della comunicazione errata.

L’opzione di cessione è valida,  il relativo credito può essere:

  • ulteriormente ceduto o
  • utilizzato in compensazione dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.

Tuttavia, l’irregolarità deve essere sanata. A tal fine, , il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione di cessione del credito, deve inviare al Fisco una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]

Anche eventuali errori di comunicazione del SAL possono essere corretti.

Dunque, in tali casi, errori formali, non c’è un annullamento della precedente comunicazione di cessione del credito ma solo una rettifica.

La correzione di errori sostanziali

L’annullamento della cessione del credito vero e proprio riguarda invece gli errori sostanziali.

Può essere considerato errore sostanziale:

  • l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa,
  • oppure del codice fiscale del cedente.

E’ chiaro che in presenza di un errore sostanziale, l’opzione di cessione non può essere considerata valida come invece previsto per gli errori formali.

Da qui, la necessità di procedere all’annullamento della comunicazione di cessione del credito che contiene l’errore sostanziale.

L’annullamento può essere richiesto da una delle parti interessate, con istanza (vedi allegato alla circolare n°33) sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

L’istanza deve essere trasmessa allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata al quel si invio le note di rettifica di errori formali: [email protected].

Una volta presentata l’istanza per l’annullamento della cessione del credito:

ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa.

Da qui, il beneficiario della detrazione potrà inviare la comunicazione corretta.

Attenzione, la nuova comunicazione potrà essere inviata sia se non sono passati i termini ordinari (16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese), sia se gli stessi sono orami scaduti.

In tale ultimo caso, ciò è possibile grazie alla c.d. remissione in bonis.

Si ponga attenzione al fatto che, l’annullamento della cessione, può essere richiesto anche quando contribuente e imprese (o altri cessionari) intendono far decadere l’accordo di cessione. Dunque, anche se non c’è alcun errore da correggere.

La correzione è possibile fino al 30 novembre dell’anno in cui andava effettuata la comunicazione ordinaria.