Le pubbliche amministrazioni sono obbligate al collocamento a riposo d’ufficio dei propri dipendenti in determinate situazioni, al raggiungimento dei 65 anni: vediamo quali sono rispondendo alla domanda del nostro lettore.

Buonasera, sono un infermiere dipendente pubblico nato nel Settembre 1955 e sono venuto a conoscenza del “Limite ordinamentale”.

Le chiedo se gentilmente potesse aiutarmi a capire: a fine Settembre 2020 io compio 65 e a tale data avrò: 20 anni e sei mesi nel privato, già ricongiunti 12 anni e tre mesi nel pubblico.

La mia Azienda mi dice che potrò andare in pensione solo al compimento dei 67 anni e cioè a fine Settembre 2022 mentre leggo che le Aziende, al compimento del 65° anno di età, possono porre il lavoratore in pensione se ha raggiunto i requisiti ( limite ordinamentale ).

Mi potrebbe consigliare come fare per poter usufruire di tale istituto?

Non avendo i 42 anni di contribuzione, devo obbligatoriamente attendere i 67 anni?

In caso io mi licenzi prima del 67° anno di età, la pensione la otterrò comunque a tale scadenza?

La ringrazio molto del tempo che vorrà dedicarmi e

Le invio i miei Cordiali Saluti.

Collocamento a riposo d’ufficio: quando è obbligatorio

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a collocare i propri dipendenti a riposo d’ufficio al compimento del limite di età ordinamentale (65 anni), qualora abbiano raggiunto il diritto a qualsiasi forma di pensionamento (ad esempio la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne).

Nel suo caso non è possibile il collocamento a riposo d’ufficio poiché con 65 anni di età e 32 anni di contributi non ha raggiunto il diritto a nessuna forma di pensionamento. Per accedere alla pensione di vecchiaia, infatti, occorrono almeno 20 anni di contributi unitamente a 67 anni di età.

La sua amministrazione, quindi, ha pienamente ragione che non potrà accedere al pensionamento prima del compimento dei 67 anni e, di conseguenza, il collocamento a riposo d’ufficio non rientra tra i suoi diritti poiché si ritroverebbe senza lavoro e senza possibilità di poter accedere ad un qualsiasi pensionamento.

Se, come prospetta, decidesse in ogni caso di dimettersi prima del compimento dei 67 anni, fino a tale data, rimarrà senza percepire lo stipendio e senza poter fruire di nessuna pensione che le sarà, però, regolarmente erogata, dietro presentazione di apposita domanda, il mese successivo a quello in cui raggiungerà i requisiti richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia, ovvero al compimento dei 67 anni.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]
“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”