Con un comunicato stampa pubblicato in data 10 marzo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili lancia un monito alle banche sulla scelta del professionista che deve apporre il visto di conformità sui documenti che attestano i requisiti per beneficiare del superbonus 110%.  Il presidente Massimo Miani invita le banche a rispettare la libera scelta da parte del cliente ed evitare il rischio di abuso di posizione dominante e violazione della concorrenza. Le banche e altri intermediari del credito hanno creato un vero e proprio mercato della cessione del credito legato al superbonus 110% nonché prodotti ad hoc per il finanziamento dei lavori.

Il superbonus 110% e l’apposizione del visto di conformità

Ai fini del superbonus 110%, art.119 del D.L. 34/2020, nella circolare, Agenzia delle entrate n° 24/e 2020 è specificato che, oltre alla documentazione ordinaria, è necessario acquisire

  • ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonu
  • ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il visto di conformità è rilasciato, ex art. 35 del D.Lgs 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni quali: dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro. Possono rilasciare il visto di conformità anche i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

La possibilità di cedere il credito legato al superbonus 110% anche in favore di banche e altri intermediari finanziari, potrebbe mettere in dubbio l’autonomia del contribuente nella scelta del professionista chiamato ad apporre il visto di conformità sulla documentazione.

Le banche che accettano la cessione del credito potrebbero mettersi in una situazione di dominio nei confronti del cliente cedente il credito superbonus 110%. Vincolandolo nella scelta del professionista.

 

Tale preoccupazione è stata espressa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per il tramite del proprio presidente Massimo Miani.

 

Riportiamo il contenuto del comunicato stampa.

Il Comunicato stampa del CNDCEC: il superbonus 110% e l’apposizione del visto di conformità

SUPERBONUS 110%, COMMERCIALISTI: “NO A LIMITAZIONI DELLE BANCHE SULLA SCELTA DEL SOGGETTO CHE APPONE IL VISTO DI CONFORMITA’”

 

Miani: “Rispettare la libera scelta da parte del cliente ed evitare il rischio di abuso di posizione dominante e violazione della concorrenza”

 

Roma, 10 marzo 2021 – Nell’ambito delle misure tese a favorire gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico, i Commercialisti stanno svolgendo in questi mesi tutte le attività richieste dai propri clienti anche in relazione al cosiddetto Superbonus 110% e al rilascio del relativo visto di conformità.

 

“Già con il documento di ricerca del 26 novembre 2020 – afferma Massimo Miani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – abbiamo fornito ai nostri iscritti un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Il tutto completato da apposite check list che descrivono nel dettaglio le attività da effettuare a tal fine”.

 

“In questo contesto – prosegue Miani – è evidente che le banche che offrono servizi di acquisto del credito di imposta, ovvero di prefinanziamento dei relativi lavori, non possono porre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge in merito alla libera scelta da parte del cliente del soggetto che andrà ad apporre il visto di conformità.

In particolare, le convenzioni sottoscritte da alcune banche nazionali per l’affidamento del servizio in parola a singole società di revisione non possono che avere una valenza facoltativa per il cliente, anche in considerazione delle tematiche di abuso di posizione dominante e violazione della concorrenza”.

 

“Non abbiamo dubbi che le singole banche tengano in debita considerazione tali principi – conclude il presidente Miani – e auspichiamo che le misure agevolative in parola possano trovar attuazione al massimo delle loro possibilità con il contributo attivo dei commercialisti e degli altri soggetti interessati, ciascuno nel proprio ruolo e per gli incarichi liberamente affidati dai propri clienti”.