Il richiedente l’assegno unico universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, così come specificato all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021.

Come devono essere verificati i requisiti di residenza e soggiorno?

Ebbene, l’Inps ha risposato a tale domanda nella circolare n° 23 approvata ieri.

L’assegno unico universale e i requisiti di residenza e soggiorno

L’assegno unico universale, AUU, è la nuova prestazione che è stata introdotta dal D.

L. 230/2021 e sostituisce al contempo quasi tutte le misure di assistenza o a carattere agevolativo quali: il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. E’  abrogato anche il Bonus tre figli, mentre rimarranno in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido.

Detto ciò, l’art 3 del decreto citato dispone che l’assegno è riconosciuto al richiedente che, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attivita’ per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • è soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno
    semestrale.

Su tali aspetti, cittadinanza e soggiorno, l’Inps ha fornito alcuni specifici chiarimenti con la circolare n° 23 pubblicata ieri.

La verifica del requisito della residenza e del soggiorno

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina illavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai “familiari”di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).