Ha un suono sinistro, sibilante, che rimanda immediatamente alla mitologica quanto manipolatrice figura del Sir Bis di Disneyana memoria. SSSSSSì, il famoso serpente al servizio di Giovanni Senzaterra, usurpatore del trono del beneamato Riccardo Cuor di Leone.

Lui, che con la sua “S” tentatrice cerca di boicottare Robin Hood, impegnato a difendere i poveri e i meno abbienti. E anche per chi, a corto di denaro, deve fare lavori di ristrutturazione in casa è proprio quella “S” a fare la differenza.

Dunque, attenzione, ci vuole poco a farsi imbambolare da una singola lettera mancante e a rimanere con le tasche vuote e un bel conto sul groppone.

CILA e CILAS. Entrambi sono titoli abilitativi che bisogna protocollare al Comune per la realizzazione di lavori edili sulla casa.

In sintesi, la differenziazione è nel contenuto del modello e nella circostanza in cui bisogna presentare l’uno invece che l’altro.

L’acronimo CILA sta per “Certificazione inizio lavori asseverata”. La sigla CILAS, invece, per “Certificazione inizio lavori asseverata Superbonus”.

La “S” in più, dunque, sta significando che se i lavori che si devono realizzare sono quelli per i quali poi si avrà il superbonus, allora il titolo abilitativo da presentare al comune sarà la CILAS. Negli altri casi sarà, invece, la CILA. E in altri casi ancora la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività).

Quest’ultima, (ossia la SCIA) si presenta quando bisogna fare operazioni e lavori anche su parti strutturali e quelli che modificano i prospetti dell’edificio.

Perché è nata la CILAS

Secondo quanto previsto dal decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021), gli interventi ammessi al bonus 110, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).

Poiché sul territorio nazionale esistono differenze nella modulistica CILA tra i vari comuni, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato un modulo unico a livello nazionale dedicato esclusivamente ai lavori da bonus 110 (modello CILAS).

Il modulo è quello approvato il 4 agosto 2021 in sede di Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Rispetto al modello CILA, il nuovo permesso CILAS richiede anche di indicare se il tipo di interventi che si andrà a realizzare è agevolato dal superbonus, quindi se finalizzato alla riqualificazione energetica o al miglioramento sismico. Proprio la CILAS sarà anche oggetto di proroga per il supebonus condominio.

Contento e vantaggi

Questi, in sintesi i vantaggi ed il contenuto del modello CILAS:

  • il modulo contiene solo le informazioni essenziali
  • devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio)
  • per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 èsufficiente una dichiarazione
  • non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare
  • la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea
  • l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare
  • per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo
  • si utilizza la CILAS anche per opere strutturali per le quali era sempre richiesta una SCIA
  • è ammessa una CILAS in variante (ossia per variazioni di lavori in corso d’opera).