I termini per avere accesso alla proroga della Cig sono stati posticipati, così per richiedere le 18 settimane di cassa integrazione riconosciute dal decreto Agosto ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2020. La nuova scadenza è stata resa nota dall’Inps tramite la pubblicazione della circolare n°115 del 30/09/2020.

Cig decreto Agosto: cosa prevede la nuova circolare Inps

Le novità riguardanti il decreto legge n. 104/2020 (il cosiddetto decreto Agosto) sono tutte state illustrate nella circolare Inps riguardante le “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e le nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Nello specifico, con la circolare n. 115/2020 l’Inps si è concentrato sulle misure di sostegno al reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, soffermandosi anche sulle ulteriori modifiche in materia di accesso e gestione del trattamento di integrazione salariale e sull’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale alle aziende.

Cassa integrazione, ordinaria e in deroga: cosa prevede il decreto Agosto

Con il dl Agosto sono stati rivisti i termini di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e alla Cig per le aziende che, a seguito dell’emergenza Covid, si sono ritrovati nella posizione di dover interrompere o ridurre la propria attività a causa del lockdown. In particolare, il decreto ha riconosciuto ai datori di lavoro un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) di cassa integrazione, alla quale sarebbe stato possibile ricorrere nell’arco di tempo compreso tra il 13 luglio 2020 il 31 dicembre 2020.

A tal proposito, però, bisogna specificare che, mentre alle prime 9 settimane di trattamenti possono accedere tutte le aziende che si sono ritrovate a gestire una crisi a causa della pandemia, al secondo – ulteriore – periodo di 9 settimane possono ricorrere esclusivamente i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo e purché lo stesso sia integralmente decorso.

Nel primo caso, quindi, basta l’interruzione o la riduzione dell’attività a seguito della crisi, mentre per l’ulteriore proroga della cig (ordinaria o in deroga) i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica.

Cig dl Agosto, proroga dei termini di presentazione della domanda: cosa stabilisce la circolare Inps

L’ultimo intervento dell’Inps in materia di cig non riguarda tanto le modalità di accesso introdotte dal dl Agosto, quanto più i tempi e i termini di presentazione della domanda.

La disciplina riguardante la trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza Coronavirus, bisogna premettere, è stata oggetto di numerosi interventi. Il dl Agosto, da ultimo, aveva sancito nuove scadenze in merito alla trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti. Al comma 9 dell’articolo 1 dello stesso decreto, infatti, era stata fissata come data ultima per l’invio delle domande di accesso alla cig quella del 31 agosto 2020 (prorogando di un mese la scadenza precedente del 31 luglio 2020).

Conseguentemente, si è deciso che le istanze relative ai trattamenti cig e di integrazione salariare, potessero essere trasmesse entro il 30 settembre 2020, introducendo anche  un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, sarebbero scaduti nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020.

Come riportato nella circolare Inps del 30 settembre 2020, tuttavia, in Ministero vigilante, considerata la situazione di emergenza, ha deciso di riconoscere una proroga del suddetto termine al 31 ottobre 2020. Pertanto, si legge, “il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020”.

Lo slittamento del termine dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 vale anche per la trasmissione dei dati utili al pagamento.

Niente, infine, è cambiato per le modalità di pagamento della prestazione. In questo caso, difatti, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.