Anche per un contribuente che agisce in regime forfetario di cui alla Legge di bilancio 2015 e successive modificazioni, al momento della chiusura della partita IVA occorre eseguire gli opportuni adempimenti e scelte, tra cui cosa si intende fare con i beni utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di lavoro autonomo.

Ricordiamo che chi agisce in regime forfetario non applica sulle fatture che emette, né l’IVA né la ritenuta d’acconto. Inoltre, questi non detrae l’IVA sugli acquisti e non deduce dal reddito dell’attività i costi inerenti all’attività stessa (gli unici oneri deducibili sono i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per obblighi di legge).

Il contribuente forfetario, poi:

  • non presenta dichiarazione IVA annuale, non liquida l’IVA periodica e, quindi, non presenta le comunicazioni LIPE
  • è esonerato dall’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute
  • non applica gli ISA e non presenta il Modello IRAP (egli versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP)
  • non assume le vesti di sostituto d’imposta (quindi, non opera, sui compensi corrisposti, le ritenute alla fonte)
  • è tenuto, comunque, a certificare i corrispettivi (emette scontrini telematici e/o fatture)
  • non è obbligato alla fatturazione elettronica (può emettere fattura cartacea).

La chiusura della partita IVA del regime forfetario: dalla cancellazione INPS all’autofattura

Nel momento in cui il contribuente in regime forfetario cessa la sua attività è chiamato a:

  • chiudere partita IVA all’Agenzia delle Entrate
  • cessare l’eventuale posizione alla CCIAA (Registro imprese)
  • chiudere la propria posizione previdenziale (INPS e/o altra cassa di appartenenza).

È chiamato, altresì a dismettere i beni (strumentali e non) utilizzati per l’esercizio dell’attività. A tal proposito questi ha a disposizione due scelte:

  • vendere i beni a terzi soggetti
  • trasferire i beni nella sua sfera personale.

Nel primo caso, prima di chiudere partita IVA, questi potrebbe decidere di vendere i beni a terzi soggetti.

Il contribuente, dunque, emetterà regolare fattura in applicazione del regime forfetario. L’eventuale plusvalenza o minusvalenza realizzata dall’operazione sarà irrilevante ai fini fiscali (Circolare n. 10/E del 2016 e Circolare n. 9/E del 2019).

Nel caso di trasferimento dei beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale, si parla di operazione di “autoconsumo”. In tal caso, il contribuente forfetario emetterà un’autofattura (senza applicazione di IVA e ritenuta d’acconto). L’operazione, anche in questo caso, è fiscalmente irrilevante.

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