Il riconoscimento delle unioni civili significa anche chi convive ha diritto agli assegni nucleo familiare? Ce lo hanno chiesto alcuni lettori. Rispondendo con un articolo di carattere generale sull’argomento speriamo di essere utili a tutti coloro che hanno lo stesso dubbio.

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L’Inps si è occupato della questione distinguendo tre casi. Il riferimento è alla circolate n. 84/2017. In linea generale quando solo uno dei due soggetti è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, il riconoscimento dell’assegno è ammesso in relazione al soggetto non dipendente, quindi privo di posizione tutelata dall’Inps.

Diverso è il caso in cui una delle due parti abbia figli da relazioni precedenti.

In questo caso possono concretizzarsi due scenari:

  • uno dei due genitori (separati o naturali) è titolare di una posizione tutelata ed ha l’affido esclusivo o condiviso dei figli: l’assegno viene riconosciuto per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata e per i figli nati precedentemente;
  • se i genitori (separati o naturali) non sono lavoratori dipendenti ma sono uniti civilmente con un soggetto che ha diritto all’assegno familiare, l’ANF può essere richiesto per la parte dell’unione priva di posizione tutelata e per i figli della stessa nati prima dell’unione.

Ultima ipotesi considerata dall’Inps è quella in cui il nucleo è composto da persone dello stesso e da figli di una delle due parti nati dopo l’unione:

  • l’assegno spetta al genitore naturale per il figlio nato dopo l’unione e l’eventuale altra parte dell’unione civile che non sia lavoratore dipendente;
  • l’assegno può essere riconosciuto alla parte che non è genitore naturale per i figli nati dopo l’unione e inseriti all’interno della stessa con procedura di affidamento oltre al compagno/a che non sia lavoratore subordinato.

Convivenza di fatto e Assegni Nuclei Familiari

Infine, la circolare n.

84 precisa che nel caso in cui le parti abbiano stipulato un “contratto di convivenza” e nello stesso sia specificato il contributo economico di ciascuno alla vita in comune, tale situazione di “conviventi di fatto” possa essere equiparata ai “nuclei familiari coniugali” ai fini della quantificazione del reddito complessivo e alla composizione del nucleo stesso per il diritto agli ANF.