Non solo pensioni, ma anche tasse, caro bollette e agevolazioni, tra cui – appunto – il Superbonus 110. Con il primo consiglio dei ministri sono ufficialmente iniziati i lavori del nuovo governo meloni. Dopo il decreto anti rave party, la reintegrazione del personale sanitario no vax e le polemiche che ne sono seguite, tutti si chiedono quali saranno le prossime mosse su quelli che sono considerati argomenti caldi dell’agenda politica.

Che fine farà il bonus 110?

Una delle ipotesi più quotate sul futuro del Superbonus, ora che è in carica il governo Meloni, è il taglio dell’aliquota.

L’agevolazione potrebbe non essere più pari al 110% ma prorogata in maniera ridotta. Si parla nello specifico di un taglio delle detrazioni del 40-50%. Superando quanto previsto dalla Legge di Bilancio, portando il contributo al 70% nel 2024, per poi scendere al 65% nel 2025.

Tutti i ragionamenti fatti fino ad ora, tuttavia, sono delle ipotesi. L’incertezza che aleggia intorno al Superbonus, infatti, sta agitando non poco gli addetti ai lavori e i contribuenti che hanno già presentato domanda.

A tal proposito, però, bisogna fare una precisazione. Chi ha presentato domanda per il Superbonus nel 2022, anche se in attesa, deve rifarsi a quanto stabilito nel 2022 dalla manovra finanziaria. Le modalità rimangono quindi le stesse previste dal Decreto Rilancio che lo ha introdotto. La Legge di Bilancio 2022, infatti, non ha modificato le procedure.

Come cambia il Superbonus: requisiti, scadenze e novità

Il Superbonus, così come introdotto dal Decreto Rilancio, è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2022, ma con alcune modifiche. Nello specifico è ammesso:

  • per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione;
  • per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Fino al 31 dicembre 2025, però, il Superbonus è pari al:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Resta l’aliquota fissata al 110:

  • fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

Chi può ancora richiedere il Superbonus

Al netto di eventuali modifiche approvate dal nuovo esecutivo, ad oggi il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
    cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
    Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires, invece, rientrano tra i beneficiari del Superbonus nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili, invece, si distinguono in principali o trainanti e aggiuntivi o trainati.

Sono trainanti gli interventi antisismici e quelli di:

  • isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Sono trainanti gli interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta nello specifico di:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (qui le nuove regole).