L’art. 124 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), ha stabilito l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l’applicazione, dal 1° gennaio 2021, dell’IVA con aliquota al 5%, per la cessione dei seguenti dispositivi di protezione anti Covid-19 (DPI):

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

L’elenco è tassativo e non esemplificativo.

Esenzione IVA vaccini anti Covid-19

La legge di bilancio 2021, in deroga a quanto sopra, ha stabilita l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022 (fermo restando il diritto alla detrazione) per:

  • le cessioni della strumentazione di diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione
  • le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Ventilatori polmonari a noleggio: ok IVA di favore

L’Agenzia delle Entrate, nelle due recenti Risposte n. 218/2021 e 213/2021 ha confermato quanto già aveva chiarito in precedenti documenti di prassi rispettivamente per i respiratori polmonari presi a noleggio e per i guanti monouso e pluriuso in lattice per uso domestico.

In merito ai ventilatori polmonari nella Circolare n. 26/E del 2020, era stato precisato che

il trattamento IVA introdotto dall’articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni in esso elencati, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del Decreto IVA.

Ai sensi della disposizione appena richiamata, infatti, l’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante…contratti d’opera, di appalto e simili, locazione finanziaria, noleggio e simili.

Pertanto, la fornitura, per esempio, di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020 (come già precisato nella Risposta n. 528/2020).

In merito ai guanti in lattice per uso domestico, questi non rispondendo ad una “finalità sanitaria” destinata a contrastare l’emergenza Covid-19, non può ritersi applicabile alla loro cessione il regime IVA di favore in commento.

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