L’art. 124 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), ha stabilito l’esenzione IVA dal 19 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2020 e l’applicazione, dal 1° gennaio 2021, dell’IVA con aliquota al 5%, per la cessione dei seguenti dispositivi di protezione anti Covid-19 (DPI):

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

L’elenco è tassativo e non esemplificativo

Esenzione IVA tomografo computerizzato dentista odontoiatrico

Nell’elenco dei beni soggetti ad esenzione IVA dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, rientra ufficialmente anche il tomografo computerizzato odontoiatrico utilizzato dai dentisti.

Tale interpretazione è stata ufficialmente resa dall’Agenzia delle Entrate solo nel 2021 con il Principio di diritto n. 2/E/2021. Pertanto, è potuto accadere che nel 2020 la cessione di tale bene sia avvenuta con applicazione dell’IVA.

A fronte di ciò, una società ha domandato all’Agenzia delle Entrate se il predetto principio di diritto possa avere applicazione retroattiva anche alle cessioni 2020 e, quindi, se a fronte di fattura emessa con IVA ordinaria del 22% possa procedersi con l’emissione di una nota di variazione a rettifica dell’imposta stessa.

A questo proposito, l’Amministrazione finanziaria, nella Risposta n. 391/E del 7 giugno 2021, chiarisce che poiché l’interpretazione data nel predetto principio non ha portata innovativa, la società che ha chiesto precisazioni può rettificare la maggiore IVA erroneamente applicata, emettendo una nota di variazione, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione.

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