Con l’art. 124 del decreto Rilancio, il legislatore ha sancito l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l’applicazione, dal 1° gennaio 2021, dell’IVA con aliquota al 5%, per la cessione dei seguenti (specifici) dispositivi di protezione anti Covid-19 (DPI):

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Vaccini anti Covid-19: esenzione IVA per due anni

Successivamente, con la legge di bilancio 2021, in deroga a quanto sopra, si è stabilita l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022 (fermo restando il diritto alla detrazione) per:

  • le cessioni della strumentazione di diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione
  • le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Tomografi ed aspiratori odontoiatri: ammessa l’IVA al 5%

L’Agenzia delle Entrate, con i principi di diritto n. 2 e n. 3 del 9 febbraio 2021, ha precisato che, dal 1° gennaio 2021, rientrano tra i beni soggetti ad aliquota IVA del 5% i tomografi computerizzati e gli aspiratori ad uso odontoiatrico.

A tale conclusione l’Amministrazione finanziaria è giunta in considerazione dei criteri contenuti in un documento validato dal Comitato tecnico scientifico per ripartire in sicurezza durante la fase 2 della pandemia e stabiliti dal tavolo tecnico di odontoiatria.

Dal citato documento emerge che è stato detto ai dentisti, in questo periodo di Covid-19 ed al fine di contenerne la diffusione:

  • di preferire esami radiologici extraorali rispetto a quelli intraorali, al fine di evitare il riflesso della tosse soprattutto in pazienti a minor compliance (il tomografo computerizzato permette questa finalità e, quindi, può considerarsi un DPI anti Covid-19)
  • di dare priorità all’utilizzo del doppio aspiratore o aspiratore chirurgico.