Potrebbe accadere che un lavoratore dipendente, per passione o altro abbia delle collaborazioni con giornali, riviste o periodici. Quindi, oltre a percepire reddito da lavoro dipendente, abbia anche compensi derivanti dalla cessione diritti d’autore.

Qual è il corretto trattamento fiscale di tali introiti? Devono essere indicati in dichiarazione redditi? In caso di risposta affermativa, dove devono indicarsi?

Cessione diritti d’autore, il trattamento fiscale

I compensi per cessione diritti d’autore prevedono una modalità di tassazione specifica. Il trattamento fiscale è quello individuato dal comma 8 art. 54 TUIR.

Nel dettaglio, il compenso è soggetto ad IRPEF e ritenuta d’acconto del 20%. La base imponibile è ridotta:

  • del 25% a titolo di determinazione forfetaria delle spese
  • ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni di età.

Esempio

Compenso lordo concordato pari a 1.000 euro. La base imponibile per l’applicazione della ritenuta d’acconto è pari al:

  • 75% di 1.000 euro (quindi la ritenuta d’acconto del 20% si calcola su 750 euro)
  • 60% di 1.000 euro se trattasi di soggetto con meno di 35 anni (dunque, la ritenuta d’acconto si calcola su 600 euro).

Indicazione in dichiarazione redditi

I compensi cessione diritti d’autore sono contraddistinti dalla lettera “B” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica – Lavoro autonomo.

Ai fini fiscali, sono qualificati come “Redditi diversi”. Se chi li percepisce presenta la dichiarazione redditi con Modello 730, vanno indicati al rigo D3 codice 1.

Se, invece, si presenta il Modello Redditi Persone Fisiche (senza partita IVA), sono da indicarsi al rigo RL25.