L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al trattamento iva per la cessione di oro da investimento e oro industriale. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito dell’istante

L’stante, un’associazione in rappresentanza delle imprese orafe, argentiere e gioielliere, chiede di conoscere quale sia la corretta definizione di “materia prima” e “semilavorato in oro” le cui cessioni sono assoggettate, ai fini IVA, al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

In particolare, chiede di sapere il corretto trattamento fiscale delle cessioni di polveri d’oro e di paste contenenti polvere d’oro che vengono impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli.

Cessioni di oro, quando si applica l’inversione contabile?

L’Agenzia delle Entrate, prima di tutto, chiarisce che le operazioni finanziarie riguardanti l’oro da investimento sono esentate dall’Iva.

Le cessioni di oro industriale, invece, sono soggette al regime dell’inversione contabile se di purezza pari o superiore a 325 millesimi (articolo 17, comma 5, Dpr n. 633/1972).

In quest’ultimo caso, infatti, la norma prevede che sia il cessionario a pagare l’imposta se è un soggetto passivo nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda l’esatta nozione di “materiale d’oro” e di “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”, premessa la natura non fiscale di detta nozione, l’Agenzia delle Entrate, citando alcuni documenti di prassi, ritiene che con tale espressione il legislatore intende riferirsi all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento.

In conclusione, l’Agenzia, alla luce delle norme richiamate, ritiene che alle cessioni di “polveri d’oro” e “paste contenenti polveri d’oro” finalizzate alla saldatura tra le materie prime e semilavorati, si applica il regime dell’inversione contabile (reverse charge), sempre che sia garantito il livello di purezza dell’oro richiesto dalla norma.

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