Buone notizie per le imprese che si occupano di cessione di legna da ardere e vendita legname. L’art.1, comma 662, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto che a decorrere dal primo Gennaio 2019, le percentuali di compensazione dei beni di cui all’art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, siano innalzate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevede che «Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici […] effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista […] è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo».

In data 4 settembre 2019, è stata pubblicato in gazzetta il Decreto MEF 27 agosto 2019, che prevede l’innalzamento delle percentuali di compensazione al 6% per i seguenti prodotti:

  • «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura»;
  • «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale».

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