Da lunedì 2 maggio, cambiano le regole per la cessione del credito dei bonus edilizi quali superbonus, bonus facciate, ecobonus, ecc. In realtà le nuove norme entrano in vigore dal 1° maggio che è domenica, ma verosimilmente gli studi professionali e i privati invieranno al Fisco le comunicazioni di cessione del credito da lunedì in avanti.

Infatti, oltre alle novità previste in fase di conversione in legge del D.L. 17/2022, c.d. decreto bollette, entreranno in vigore le disposizioni introdotte con il D.L. 13/2022.

Ecco tutte le novità.

La cessione del credito. Le regole attuali e la quarta cessione

Nel D.L. 17/2022, c.d. decreto bollette, post conversione in legge, è stata introdotta la 4° cessione del credito.

Nello specifico, in riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022:

  • oltre alle tre già consentite
  • sarà possibile anche una quarta e ultima cessione.

Nello specifico, tale ultima cessione, la quarta, può essere effettuata da parte delle sole banche in favore dei propri correntisti. Senza possibilità di frazionamento del credito.

E’ da ricordare che in merito alle prime tre cessioni:

  • la prima cessione è senza vincoli soggettivi nel senso che può essere effettuata anche verso privati,
  • dopo la prima cessione sono ammesse due ulteriori cessioni.

Tali ulteriori cessioni posso essere effettuate solo: nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Se il contribuente opta per lo sconto in fattura, l’impresa ottiene un credito pari alla detrazione spettante in origine al contribuente e può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da qui, sono ammesse due ulteriori cessioni.

Solo in favore dei soggetti da ultimo elencati (banche, altri intermediari finanziari, ecc.).

Il divieto di cessioni parziali e il codice identificativo

Sempre dal 1° maggio entreranno in gioco nuovi paletti.

Infatti, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, si applicheranno le seguenti regole:

  • i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • al credito ceduto e’ attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita’ previste da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate (non ancora adottato).

Ad ogni modo, qualcosa potrebbe cambiare con con nuovo decreto al quale sta lavorando il Governo. Anche per quanto riguarda la proroga del superbonus per le villette.

Infatti, in tale decreto dovrebbe essere inserita la norma che conceda alle banche di cedere il credito ai propri correntisti anche prima della quarta cessione. La cessione effettuata in favore del correntista è l’ultima ammessa. Indipendentemente dal fatto che sia la seconda, la terza o la quarta.