Cambiano nuovamente le regole per la cessione del credito da bonus edilizi, superbonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecc.

Infatti, nel testo aggiornato del “Decreto Aiuti” viene introdotto una previsione di favore nei confronti delle banche.

Dunque, dopo la quarta cessione, il Governo mette di nuovo mani al trasferimento dei crediti.

Ecco cosa cambia.

La cessione del credito. La situazione attuale

La norma che regola il meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura è l’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Nel corso del tempo, il Governo ha più volte modificato le regole di cessione. Soprattutto in un’ottica di contrasto alle numerose frodi che fin dall’inizio hanno caratterizzato tale meccanismo fiscale.

Detto ciò, stando alle regole attuali, il credito può essere oggetto di quattro cessioni.

Nello specifico, la prima cessione  può essere effettuata anche verso privati. Poco importa se questi non hanno nulla a che vedere con il rapporto che ha generato l’agevolazione fiscale.

Dopo la prima cessione sono ammesse due ulteriori cessioni.

Tali ulteriori cessioni posso essere effettuate solo: nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Se il contribuente opta per lo sconto in fattura, l’impresa ottiene un credito pari alla detrazione spettante in origine al contribuente e può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Da qui, sono ammesse due ulteriori cessioni. Solo in favore dei soggetti da ultimo elencati (banche, altri intermediari finanziari, ecc.)

Con il D.L. 17/2022, c.d. decreto bollette, post conversione in legge, è stata introdotta la 4° cessione del credito.

Nello specifico, in riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire da lunedì 2 maggio 2022:

  • oltre alle tre già consentite,
  • è possibile anche una quarta e ultima cessione.

Nello specifico, tale ultima cessione, la quarta, può essere effettuata da parte delle sole banche in favore dei propri correntisti.

Senza possibilità di frazionamento del credito. Nel senso che le singole annualità di cui il credito di compone non possono essere ulteriormente frazionate. ( si veda l’interrogazione parlamentare n. 3-02917 del 4 maggio).

Cosa cambia con il “decreto Aiuti”?

Con il decreto Aiuti approvato la scorsa settimana, il Governo mette di nuovo mani alle regole sulla cessione del credito. In particolare, viene previsto che le banche non debbano attendere la quarta cessione per trasferire il credito ai propri correntisti. Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati  che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Dunque, la cessione potrà essere effettuata in favore di società e partite iva. Queste utilizzeranno il credito per pagare imposte e contributi previdenziali.