Non c’è pace per la cessione dei bonus edilizi, nel decreto Sostegni-ter è previsto che il credito può essere oggetto di una sola cessione. Dunque, in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente. Inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

La cessione del credito e lo sconto in fattura: la situazione attuale

Le regole per la cessione dei bonus edilizi e per lo sconto in fattura, ex art.121 del D.

L. 34/2020, decreto Rilancio,  sono state oggetto di modifiche continue negli ultimi mesi. Di recente, con il D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, il Governo ha disposto  l’obbligo visto di conformità e di asseverazione sulla congruità delle spese anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

Di seguito, con la legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, è stato previsto che  non è più necessario il visto di conformità e le relative asseverazioni/ attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per:

  • le opere già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e
  • gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Cosa cambia con il decreto Sostegni-ter?

La normativa sulla cessione dei credito cambia nuovamente con il decreto Sostegni-ter, approvato la scorsa settimana dal Governo e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, il decreto dispone che:

  • in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente;
  • inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Attenzione, il Governo ha previsto un periodo transitorio. Nel senso che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione possono essere oggetto di un’ulteriore cessione. Dunque solo per tali crediti sono ammesse due cessione anzichè una.