Consentire la cessione del credito anche a chi alla data del 31 marzo non ha ancora concluso un accordo di cessione con la banca o con altri intermediari finanziari; questa importante novità è contenuta in un emendamento approvato in fase di conversione in legge del DL 11/2023, decreto che ha segnato lo stop alle cessioni del credito e allo sconto in fattura.

Chi non ha ancora un accordo di cessione, potrà inviare la comunicazione circa l’opzione per la cessione del credito entro il prossimo 30 novembre, anziché entro il 31 marzo, pagando una sanzione di 250 euro; in sostanza viene garantito il ricorso alla remissione in bonis anche per chi a oggi non ha un accordo di cessione rispetto alle spese 2022.

Vediamo rispetto a quali tipo di cessioni varrà il termine più lungo del 30 novembre.

Cessione del credito. La scadenza del 31 marzo

La scadenza del 31 marzo è da tenere bene a mente da parte di coloro che hanno effettuato lavori di ristrutturazione della propria casa, optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Infatti, entro la suddetta data, è necessario comunicare al Fisco la cessione o lo sconto rispetto alle spese 2022.

Sono interessati da tale scadenza tutti i bonus edilizi, rispetto ai quali, l’art.121 del DL 34/2020, decreto Rilancio, ammette le suddette opzioni:

  • superbonus,
  • bonus ristrutturazione edilizia,
  • bonus facciate,
  • riqualificazione energetica,
  • riduzione del rischio sismico;
  • ecc.

La stessa scadenza del 31 marzo vale anche per le rate residue di detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 rispetto alle quali il contribuente intende optare per la cessione del credito.

Il termine ordinario entro il quale effettuare l’adempimento è quello del 16 marzo. Tuttavia il DL 198/2022, decreto Milleproroghe, post conversione in legge, per il 2023 ha spostato la scadenza a fine mese.

Dopo il 31 marzo c’è la chance di remissione in bonis

Laddove il contribuente non dovesse effettuare la comunicazione entro la data del 31 marzo, non è tutto perso; infatti, c’è la possibilità di ricorrere alla c.

d. remissione in bonis entro il prossimo 30 novembre.

Infatti, nella circolare n°33/2022, l’Agenzia delle entrate ha aperto a tale possibilità, alle seguenti condizioni:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  •  i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione. In particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la sanzione di 200 euro.

Dunque, per sfruttare la remissione in bonis, è necessario che il contribuente, alla data del 31 marzo, abbia già in essere un accordo di cessione con la banca, con altro intermediario o anche con privati (1° cessione).

Cessione del credito. Si alla remissione in bonis anche senza accordo di cessione

In fase di conversione in legge del DL 11/2023, è stato approvato un emendamento che consente la cessione del credito anche a chi alla data del 31 marzo non avrà ancora un accordo di cessione con la banca.

Questo il testo dell’emendamento approvato:

La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Dunque, in applicazione di tale emendamento, chi non ha un accordo di cessione precedente alla data del 31 marzo, una volta concluso l’accordo in data successiva, potrà inviare la comunicazione dell’opzione di cessione al Fisco entro il 30 novembre. Ciò sarà possibile grazie alla c.d. remissione in bonis. A tal fine il contribuente dovrà versare anche una sanzione di  di 250 euro.

Attenzione però, tale possibilità riguarda esclusivamente le cessioni verso: banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi. Sono escluse le cessioni in favore di privati e quelle fatte dalle imprese che hanno accordato lo sconto in fattura al contribuente.