Cedere il credito da Bonus 110% è per tutti o no? Come previsto dalla normativa vigente per usufruire dei bonus edilizi tra le opzioni possibili vi sono la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questa possibilità è riconosciuta per i soggetti IRES, i soggetti IRPEF e a tutti i contribuenti.

La domanda che ci poniamo in questa guida di Investire Oggi è se un professionista può cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale?

Bonus fiscali edilizi: cessione o sconto?

La cessione del credito o lo sconto in fattura, come specificato dalla normativa vigente, riguarda gli interventi che danno diritto a:

  • Superbonus 110% consolidamento antisismico;
  • Superbonus 110% energetico;
  • Sismabonus acquisto detrazione 110%;
  • Sismabonus detrazioni 70%, 75%, 80%, 85% soggetti IRES;
  • Bonus facciate 90%;
  • Recupero del patrimonio edilizio 50%;
  • Ecobonus detrazioni 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%;
  • Installazione di impianti fotovoltaici 50%;
  • Acquisto immobili ristrutturati da impresa 50%;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 50%.

Per poter cedere il credito da Bonus 110% è obbligatorio ottenere il visto di conformità apposto da un professionista abilitato o da un CAF sulla documentazione riguardante la pratica presentata.

Per tutte le altre detrazioni fiscali non occorre alcun visto di conformità per poter cedere il credito.

Cessione del credito: no alla cessione del professionista che ha effettuato lavori per la propria abitazione

Ci si chiede se il professionista che abbia effettuato lavori per la propria abitazione, soggetti al Bonus 110% possa cedere il credito.

In questo caso la normativa vigente chiarisce che il professionista non possa cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale.

Pertanto, la cessione del credito può essere disposta in favore:

  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa);
  • di banche e intermediari finanziari;
  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

La cessione del credito è consentita se viene eseguita a favore di un soggetto terzo: è quanto disposto dalla stessa Circolare 24/E/2020.

Pertanto, il professionista non può cedere il credito a se stesso visto che effettua i lavori agevolabili sulla propria abitazione.

Diverso è il caso in cui il professionista è socio di una società: in questo caso è consentita la cessione del credito.