A quanto pare non tutti i bonus casa saranno prorogati alle spese 2022 e non sappiamo nemmeno se l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito sarà ammessa anche alle spese del prossimo anno.

Da quanto si evince, infatti, dal Documento Programmatico di Bilancio approvato il 19 ottobre 2021 e che stabilisce le linee guida per la legge di bilancio 2022, ci sarà proroga per i seguenti bonus:

  • ristrutturazione edilizia
  • ecobonus
  • sismabonus
  • bonus mobili
  • bonus verde.

Sembra, dunque, restare fuori il bonus facciate.

In merito al bonus 110, invece, c’è da stabilire il perimetro applicativo della proroga alle spese del 2023. Il documento non parla, comunque, di proroga per opzione di cessione e sconto.

Cessione del credito e sconto in fattura: le due alternative alla detrazione

Ricordiamo, che per le spese sostenute in merito al bonus 110, il legislatore riconosce la possibilità al beneficiario di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura, da parte della stessa imprese esecutrice dei lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta che può utilizzare in compensazione oppure cedere ulteriormente a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
  • oppure la cessione del credito a terzi, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di crediti e finanziari (banche, Poste, ecc.). Chi acquisisce il credito (cessionario) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Stessa possibilità è ammessa, solo per spese 2020 e 2021, per altri bonus casa, ossia bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario e bonus facciate.

Spese e opzione a cavallo di anno

Cosa succede se la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito non sarà prorogata anche al 2022?

Per le spese, comunque, pagate nel 2021, sarà possibile optare per la cessione del credito nel 2022?

Esempio

Premesso che l’opzione di cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa (quindi per le spese 2021 la comunicazione è da farsi entro il 16 marzo 2022, salvo proroghe), potrebbe capitare che le spese siano pagate nel 2021 ma che solo nei primi mesi del 2022 (e prima del 16 marzo) si trovi qualcuno (banca) disposto ad acquistare il credito.

In tal caso, l’opzione di cessione non sarà preclusa in quanto oggetto della scelta sono, comunque, spese pagate nel 2021 (ossia anno d’imposta per il quale il legislatore ammette l’opzione) e si è ancora nei termini per comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Dobbiamo, inoltre, ritenere applicabile il recente chiarimento fornito dal MEF nell’interrogazione parlamentare n° 5-06751 del 20 ottobre 2021 in merito al bonus facciate, ammettendo l’opzione di cessione anche laddove trattasi di lavori che termineranno nel 2022 ma di spese già pagate nel 2021.

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