Uno dei primi controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate sulle cessione del credito, riguarda l’effettiva realizzazione dei lavori. Infatti, si è parlato spesso della necessità di fare foto al cantieri per non perdere la cessione del credito.

Infatti, molti cessionari, tra cui banche e assicurazioni, tra la documentazione richiesta ai fini della cessione del credito 110 ( e altri bonus edilizi), indicano anche le foto del cantiere dei lavori per i quali si richiede l’agevolazione fiscale. In tal modo, colui che cede il credito può attestare che i lavori sono stati effettivamente eseguiti.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate nella circolare n° 33 non fa alcun riferimento a tale tipo di documentazione.

Come bisogna comportarsi? Ai fini della cessione del credito servono foto e filmati video del cantiere?

La responsabilità dei cessionari

L’Agenzia delle entrate valuta se i cessionari ossia chi acquista il credito dal contribuente, hanno agito con l’adeguata diligenza per verificare la legittimità del credito stesso.

Gli uffici del Fisco procederanno alla contestazione di concorso nella violazione nei confronti dei fornitori o cessionari nei casi in cui detti soggetti abbiano agito con dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo 33-ter del decreto Aiuti-bis.

Come già visto, non nostro approfondimento Quando la pratica di cessione del credito insospettisce il Fisco,  per banche e altri intermediari, considerati operatori professionali,
il livello e la qualità della diligenza deve essere elevato. Anche sulla base di quanto prevede la normativa antiriciclaggio.

L’Agenzia delle entrate, valuterà la diligenza posta in essere dal cessionario sulla base dei seguenti elementi:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari del bonus 110;
  • incoerenza crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale di colui che cede il credito;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Elementi, la cui valutazione potrebbe portare in capo a banche e imprese la contestazione di concorso nella violazione e al conseguente pagamento delle sanzioni in solido con il contribuente.

L’effettuazione dei lavori, come dimostrarla?

Abbiamo visto sopra che, uno degli elementi valutato dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, riguarda il controllo sull’effettiva realizzazione dei lavori.

In premessa abbiamo detto che molti cessionari, tra cui banche e assicurazioni, tra la documentazione richiesta ai fini della cessione del credito 110 ( e altri bonus edilizi), fanno rientrare anche le foto del cantiere dei lavori o filmati video.

Servono veramente le foto e i filmati?

Ebbene, l’Agenzia delle entrate nella circolare n° 33 non fa alcun riferimento a tale tipo di documentazione, addirittura, rispetto alla verifica dell’effettiva effettuazione dei lavori mette nero su bianco che:

Con riferimento, infine, all’indice della «(vi) mancata effettuazione dei lavori», può assumere rilevanza, ai fini della dimostrazione della richiesta diligenza, l’acquisizione dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori.

Dunque, per il cessionario, l’asseverazione è sufficiente per dimostrare di avere agito con la specifica diligenza in merito al controllo sull’effettiva realizzazione dei lavori.