Con lo stop alla cessione credito “a cascata” nell’ambito dei bonus casa, si spera sia l’ultimo intervento del nostro Governo per contrastare le frodi nel campo delle detrazioni fiscali per i lavori sugli immobili. Da novembre scorso ad oggi, infatti, diverse sono le modifiche introdotte alla disciplina.

Per comprendere la portata di quanto si sta per dire, dobbiamo ricordare che a fronte dei bonus casa (superbonus 110% ed altri), in luogo della detrazione fiscale, il committente può optare:

  • per lo sconto in fattura da parte dell’’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
  • oppure per la cessione credito d’imposta a terzi, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori e inclusi istituti di crediti e finanziari. Il cessionario utilizza il credito in compensazione oppure può cederlo ulteriormente.

Lo stop della cessione a cascata

La disciplina sullo sconto in fattura e cessione credito è stata recentemente rivista dal legislatore al fine di contrastare le frodi fiscali.

Prima di questo intervento legislativo era previsto un meccanismo di cessione “a cascata”. In altri termini il cessionario (ossia chi acquisisce il credito) poteva di volta in volta cedere il credito.

Ad esempio nel caso di opzione per lo sconto in fattura, l’impresa cedeva il credito alla banca; la banca a sua volta poteva cederlo al altro soggetto; quest’ultimo a sua volta poteva ancora cederlo e così via. Stessa cosa dicasi nel caso di opzione per la cessione del credito.

Il decreto Sostegni-ter ha bloccato la cessione credito a cascata introducendo quello della “cessione unica”, eliminando, quindi, la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima. Pertanto, ad esempio, in caso di opzione per la cessione del credito, il committente cede il credito all’impresa esecutrice dei lavori; quest’ultima può cederlo al altro soggetto (banche, altre imprese, ecc.); quest’ultimo a sua volta NON potrà più cederlo ma dovrà utilizzarlo esclusivamente in compensazione.

Il periodo transitorio: finisce qui?

La novità di cui al decreto Sostegni-ter sul blocco delle cessioni a cascata è entrata in vigore il 27 gennaio 2022. Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio in base al quale in pratica

i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Dunque, il periodo transitorio opera in relazione ai crediti ceduti per i quali, alla data del 6 febbraio 2022 – risulta validamente trasmessa la relativa comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate. Ciò a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 7 febbraio 2022.

Il termine di applicazione del periodo transitorio è stato poi prorogato di ulteriori 10 giorni. Questo significa che la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

In considerazione di tutto ciò è aggiornato anche il modello e l’applicazione per l’invio della comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate.

E’ questa l’ultima modifica oppure dobbiamo attenderne ancora altre? Già si parla di una possibile apertura verso un ritorno delle cessioni a cascata ma solo tra istituti di credito autorizzati da Banca d’Italia.

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