Dopo lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, a opera del DL 11/2023, l’Agenzia delle entrate sta rafforzando i controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura che devono essere inviate entro il prossimo 31 marzo.

Infatti, il DL 198/2022, c.d. decreto Milleproroghe, ha spostato dal 16 al 31 marzo 2023,  il termine per inviare  all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022 (superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico,ecc); la stessa scadenza vale anche per per le rate residue di detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 rispetto alle quali il contribuente intende optare per la cessione del credito.

Detto ciò, vediamo in che modo i controlli preventivi sulle cessioni possono mettere a serio rischio la pratica di cessione che il contribuente riteneva ormai andata a buon fine.

I controlli preventivi sulla cessione del credito

In base alla previsioni di cui all’art.122-bis del DL 34/2020, decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia.

La sospensione scatta laddove siano rilevati specifici profili di rischio riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (sconto e cessione) con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui sopra.

Una volta terminati i controlli, se gli stessi confermo i rischi sopra esposti, la comunicazione di cessione si considera non effettuata; l’esito del controllo deve essere comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione con la relativa motivazione.

 Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF, ecc), tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto. Avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione delle opzioni di cessione/sconto in fattura ha piena efficacia.

Si veda a tal proposito il Provvedimento, Agenzia delle Entrate prot. n. 340450/2021.

Controlli preventivi. Cosa si rischia?

Con l’attivazione dei controlli, si rischia di perdere la cessione del credito.

Verrebbe da pensare che al contribuente non rimane che detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi per quote annuali; tuttavia, è opportuno fare una riflessione, se l’Agenzia delle entrate ha rilevato dei profili di rischi, c’è la possibilità che laddove il contribuente decide di detrarre la spesa, questo possa essere nuovamente attenzionato dal Fisco.

Tuttavia, laddove il contribuente detenga tutta la documentazione richiesta per legge, non ci sono ostacoli all’indicazione della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Inoltre, fermo restando quanto appena detto, posto che il contribuente deve essere informato della motivazione alla base dello scarto della comunicazione di cessione, non è escluso che questo possa adoperarsi per superare le criticità segnalate dal Fisco e procedere, a stretto giro,  all’invio di una nuova comunicazione di cessione o,  il prossimo anno, alla cessione delle rate residue della detrazione.