L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”. La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi“.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito

Il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, all’art.121 ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi:

  • per un contributo sotto forma di sconto in fattura o
  • per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Anche per il bonus 110%, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante.

La corretta contabilizzazione dello sconto in fattura e della cessione del credito per i vari bonus fiscali

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”. La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi“.

Nello specifico la richiesta pervenuta dall’Agenzia delle Entrate pone 4 quesiti che sono analizzati nella citata Comunicazione:

  • contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale;
  • contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente [quesito 2 – sconto in fattura];
  • contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto [quesito 3 – cessione del credito (cedente)];
  • contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione [quesito 4 – ricezione del credito (cessionario)].

E’ utile soffermarsi sul 1° quesito.

Con riferimento alla realizzazione degli investimenti previsti dalla norma, alla società committente è riconosciuto un beneficio fiscale che può essere utilizzato in detrazione d’imposta – in quote annuali sull’IRES di periodo – o essere ceduto.

Per la società committente, tale beneficio fiscale consiste in un credito tributario, che ammette due forme di realizzazione che coesistono lungo la vita utile del diritto:

  • attraverso l’istituto della detrazione;
  • attraverso la cessione.

Tale credito è contabilizzato per le sue caratteristiche come un contributo in conto impianti.