Potrebbe accadere che dopo aver ceduto il credito alla banca riferito al bonus 110 (o altri bonus casa) questa fallisce.

Per comprende i possibili scenari in questo caso, occorre distinguere a seconda che la banca abbia già liquidato e pagato il credito acquisito oppure questa al momento del fallimento non abbia ancora provveduto a farlo.

Bonus 110 e bonus casa: la cessione del credito alla banca

Per le spese che danno diritto al bonus 110, il beneficiario può, in alternativa alla detrazione fiscale (5 quote annuali di pari importo), optare per:

  • lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
  • oppure la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente. Si tenga presente che la cessione è ammessa anche per le sole rate residue (ad esempio la prima quota del bonus 110 si gode come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e poi si procede alla cessione delle altre 4 quote residue).

Stessa cosa può avvenire, con riferimento alle spese 2020 e 2021, per gli altri bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc.).

Il fallimento della banca: i tre casi possibili

Tra i soggetti verso cui è possibile effettuare la cessione del credito rientrano, dunque, anche le banche.

Il beneficiario che ha ceduto il credito, affinché la cessione si perfezioni, è necessario che questi dia comunicazione all’Agenzia delle Entrate inviando (telematicamente) l’apposito modulo entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa (per le spese 2020 la scadenza è stata prorogata al 15 aprile 2021).

Laddove la banca che ha acquisito il credito dovesse fallire dopo aver già liquidato e pagato il credito al cedente, nessuna implicazione ci sarà per questi ai fini del proprio diritto.

Non si decade dal bonus casa.

Nel caso in cui, invece, la banca dovesse fallire prima che il credito sia liquidato e pagato, per il beneficiario del bonus casa:

  • se questi ha già fatto la comunicazione della cessione all’Agenzia delle Entrate, sarà sufficiente attendere il non perfezionamento della pratica e cedere poi le quote residue ad un’altra banca o a terzi soggetti (la prima quota è persa)
  • se la comunicazione nel frattempo è fatta e la pratica si è perfezionata ma la banca fallisce prima di liquidare e pagare il credito, il cedente deve inserirsi tra i creditori del piano fallimentare
  • laddove, invece, il cedente non abbia fatto ancora la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, potrà attendere il decorso dei termini per l’invio del modello, così la pratica non sarà perfezionata e potrà poi cedere le quote residue ad altra banca o ad altro soggetto.

Potrebbero anche interessarti: