E’ ammessa la cessione del credito 110 anche in favore di un contribuente che presenta il 730? Tale domanda ha avuto risposta sulla rivista dell’Agenzia delle entrate fisco oggi. In base all’attuale normativa, la prima cessione è sempre libera, nel senso che può essere effettuata anche in favore di chi, rispetto ai lavori effettuati, non ha alcun collegamento; cosicché abbiamo già visto che la cessione può essere effettuata anche in favore di un privato o di un familiare.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire, considerato che la norma sulla cessione del credito è stata oggetto di diverse novità nel corso del tempo che hanno creato tantissima confusione tra i contribuenti.

Ulteriori cambiamenti potrebbero arrivare a breve con il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, post conversione in legge.

Infatti si dovrebbe passare da 2 a 3 cessioni per i “soggetti qualificati” ossia banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia.

Le regole sulla cessione del credito

Fermo restando quanto detto in premessa sul numero di cessioni e sulla prima cessione libera, anche dopo lo sconto in fattura, una volta che il cessionario acquista il credito, anche dalla piattaforma Sibonus con costi in chiaro, può utilizzarlo nel rispetto delle stesse regole che avrebbe dovuto seguire il primo avente diritto alla detrazione, poi ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Dunque, dopo che il cessionario ha acquistato il credito (o l’impresa che lo ha rilevato dopo aver applicato lo sconto in fattura) con relativa conferma tramite l’apposita Piattaforma cessione crediti:

  • lo stesso credito è visualizzabile nel proprio cassetto fiscale,
  • potrà essere impiegato in F24 per pagare imposte e contributi previdenziali tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

A monte, deve essere rispettata la condizione in base alla quale, l’utilizzo del credito in compensazione è ammesso  a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate della comunicazione.

Comunicazione con la quale il Fisco viene informato dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura. Comunque, l’utilizzo del credito è ammesso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese da parte del contribuente. Si veda il provvedimento, Agenzia delle entrate, del 3 febbraio 2022.

Cessione del credito anche a chi presenta il 730?

In premessa ci siamo chiesti se è ammessa la cessione del credito 110 anche in favore di un contribuente che presenta il 730?

Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha risposto a tale domanda sulla propria rivista fisco oggi:

La risposta è affermativa. Nel rispetto di tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa e dalla prassi, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, prevista dal primo comma (lettera b) dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, può avvenire nei confronti di qualunque soggetto (anche persone fisiche). Si tenga presente, però, che la persona alla quale si intende cedere il credito potrà utilizzare lo stesso esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 e ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, per il pagamento di imposte e contributi.

Dunque, viene confermato che la prima cessione è libera nel senso che può essere effettuata anche verso un privato estraneo al rapporto che ha generato la detrazione; il privato potrà o cedere ulteriormente il credito verso un “soggetto qualificato” oppure utilizzarlo ad esempio per pagare l’IMU in F24.

Nel complesso, la cessione è libera, ma occhio alle regole di utilizzo del credito.