Ancora pochi giorni per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese 2022; l’obbligo riguarda tutti i bonus edilizi rispetto ai quali, è prevista, ex art.121 del DL 34/2020, la possibilità di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura (superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico,ecc).

Entro la stessa data e per gli stessi bonus, deve essere comunicata la cessione del credito  per le rate residue di detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 rispetto alle quali il contribuente intende optare per la cessione.

Dopo il 31 marzo, bisogna segnare sul calendario un’altra importante scadenza; il riferimento è alla deadline del 5 aprile 2023.

Scopriamo insieme cosa succede in corrispondenza di tale scadenza.

Cessione del credito e sconto in fattura entro il 31 marzo

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che regola le modalità operative per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, prevede precise scadenze per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura.

In particolare, la deadline coincide con la data del 16 marzo;  entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, il contribuente che ha diritto a uno dei bonus edilizi previsti per legge, deve comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Cessione del credito. La data del 5 aprile

Per quest’anno, grazie all’intervento de DL 198/2022, decreto Milleproroghe, la comunicazione della cessione del credito potrà essere effettuata entro il 31 marzo.

Dunque mancano solo 3 giorni.

Ciò vale sia per le “prime cessioni” sia per le rate residue.

Detto ciò, il provvedimento sopra citato ammetta anche la possibilità di annullare la comunicazione una volta inviata; la necessità di annullare la comunicazione magari può essere legata al fatto che la stessa contenga un errore, ad esempio è possibile che le spese oggetto di cessione siano state indicate per un importo più alto rispetto a quello effettivamente pagato dal contribuente.

Da qui:

  • la Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta;
  • entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Dunque, è corretto affermare che le comunicazioni da inviare entro il termine del 31 marzo,  possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile. Attenzione, le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Dunque la data del 5 aprile rappresenta l’ultimo giorno per annullare o sostituire una precedente comunicazione.

Una volta superata tale scadenza, tuttavia il contribuente avrà  ancora possibilità di rimediare.

Infatti, entra in gioco la chance di remissione in bonis.