Presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato si è tenuta l’audizione del CNDCEC in merito all’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta. I commercialisti hanno fatto le loro proposte su come poter finalmente sbloccare la cessione dei crediti edilizi. Le imprese non riescono a smaltire i crediti che hanno nel proprio portafoglio e hanno grossi problemi di liquidità. Pe tale motivo con il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, post conversione in legge, il Governo ha introdotto i c.

d. finanziamenti garantiti.

Ma questo non basta, e lo ha evidenziato, nella suddetta audizione,  il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che ha suggerito alcune possibili soluzioni per sbloccare lo stallo del mercato della cessione del credito.

Prima di analizzare le proposte dei commercialisti, partiamo da quelle che sono le novità di cui alla cessione del credito contenute nel decreto Aiuti-quater la cui legge di conversione è stata pubblicata proprio ieri; vedi Legge n°6/2023. Pertanto le novità sono da oggi in vigore.

La cessione del credito 2023. Le novità del DL Aiuti-quater

Il decreto Aiuti-quater modifica alcuna aspetti legati alla cessione del credito.

Innanzitutto interviene sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta legato al superbonus. Coloro che rilevano i crediti 110 possono utilizzarli anziché in 4 (o 5) quote annuali di pari importo, fino a 10 rate annuali di pari importo; tale intervento è giustificato dal fatto che, essendo difficile liberarsi dei crediti edilizi, le Poste hanno addirittura chiuso i rubinetti, bisognava trovare un punto di equilibrio per consentire alle imprese (e agli altri cessionari) che lavorano con il 110, di poter utilizzare il credito d’imposta su un orizzonte temporale più lungo. Ciò, in considerazione del fatto che, non è possibile riportare all’anno successivo, la quota annuale rimasta inutilizzata.

Chiariamo che quando parliamo di utilizzo del credito, facciamo riferimento al suo inserimento in F24 per pagare imposte e contributi previdenziali dovuti allo Stato.

La novità in parola riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022. Per beneficiarne  il contribuente o l’intermediario per suo conto, dovrà inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

L’intervento sul numero di cessioni

Ulteriore novità riguarda il numero delle cessioni tra soggetti qualificati. Si intendono per tali: banche, intermediari e assicurazioni. Infatti si passa da 2 a 3 cessioni ammesse. La banca una volta entrata in possesso del credito potrà cederlo in favore di imprese e professionisti correntisti. Nel complesso le cessioni totali ammesse saranno pari a 5 (1+4).

Per intenderci:

  • la prima cessione, anche post sconto in fattura, è libera e può essere effettuata anche verso privati che non hanno alcun collegamento con l’esecuzione dei lavori;
  • la 2° e la 3° e ora la 4° cessione  è ammessa solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia. Vedi articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993. O imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Le banche appena vengono in possesso del credito, se tramite la prima, la seconda o la terza cessione poco incide, possono cederlo ai proprio correntisti quali imprese e professionisti.

L’innalzamento del numero di cessioni tra soggetti qualificati si applicherà anche ai crediti di imposta anche diversi da quelli superbonus, oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 17 gennaio (giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame).

L’ultima novità riguarda l’introduzione dei finanziamenti garantiti per le imprese che lavorano con il superbonus.

Le garanzie potranno essere rilasciate da SACE suii finanziamenti erogati dalle banche alle imprese: con codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi rientranti nel superbonus, ex art.119 del DL 34/2020.

Cessione del credito 2023. Le proposte dei Commercialisti

Come detto in premessa, Presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato si è tenuta l’audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC, in merito all’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta.

Il CNDCEC ha fatto le seguenti proposte:

  1. abrogazione della previsione in base alla quale il residuo della quota annuale di credito d’imposta superbonus che rimane inutilizzata non può essere riportata all’anno successivo; la proposta è quella di consentire l’utilizzo sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza;
  2. aumento della capacità di acquisizione dei crediti d’imposta da parte della banche;
  3. eliminazione della previsione di un numero di cessioni massime tra soggetti qualificati (vedi pr.precedente).

Nel complesso si tratta di proposte molto interessanti, vedremo come nei prossimi mesi, il Governo si approccerà alle problematiche sulla cessione del credito.