Anche la Camera ha dato il via libera alla legge di conversione del DL 176/2022, c.d. decreto Aiuti-quater. Oggi ci sarà il voto finale, il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 17 gennaio. Dunque mancano pochi giorni. A ogni modo il testo è rimasto invariato rispetto a quello che era stato approvato dal Senato.

Detto ciò, considerando sia il testo iniziale del decreto Aiuti-quater che quello frutto della conversione in legge, le novità in materia di cessione del credito sono diverse.

Infatti, il Governo è intervenuto sia sulle modalità di utilizzo del credito, sia sul numero delle cessioni. Inoltre, e questa rappresenta una grossa novità, sono previste finanziamenti garantiti da SACE in favore delle imprese che lavorano con il superbonus 110.

Vediamo quali sono nello specifico le novità sulla cessione del credito che sono contenute nel decreto Aiuti-quater. Considerando anche gli ulteriori interventi approvati con la legge di conversione.

La cessione del credito. Più tempo per utilizzarlo in compensazione

Già nel testo attuale del decreto Aiuti-quater, pre conversione in legge, viene concessa la possibilità a coloro che rilevano/acquistano crediti da lavori
superbonus 110 di utilizzarli in compensazione in 10 quote annuali anziché 4 (5 in alcuni casi). A tal fine, i cessionari dovranno inviare, in via preventiva,  una comunicazione all’Agenzia delle entrate anche avvalendosi di un intermediario quale ad esempio il proprio commercialista di fiducia.

Tale possibilità riguarda:

  • i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e
  • non ancora utilizzati.

Rimane fermo che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non puo’ essere usufruita negli anni successivi e non puo’ essere richiesta a rimborso.

Più cessioni per i soggetti qualificati

Ulteriore novità, questa però introdotta in fase di conversione in legge, riguarda il numero di cessioni tra soggetti qualificati ossia tra banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia.

Vedi articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993. O imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati). Nei fatti, sono ammesse più cessioni.

In particolare, la disposizione introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da due a tre.

Nel complesso le cessioni ammesse sono pari a 5 se si considera che:

  • una cessione, la prima,  può essere effettuata anche verso privati, familiari, soggetti estranei ai lavori, ecc.;
  • la 2° e la 3° cessione è ammessa solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia. Vedi articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993. O imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Le banche appena vengono in possesso del credito possono cederlo ai proprio correntisti quali imprese e professionisti. Tra i soggetti qualificati ora sarà possibile la 2°, la 3 e la 4° cessione. La Banca potrà sempre cedere i crediti ai propri correntisti come sopra individuati. Le imprese potrebbero avere convenienza ad acquistare il credito.

Attenzione, le novità in parola si applicano anche ai crediti di imposta, non solo 110,  oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Le novità sui finanziamenti alle imprese

Infine un’importante novità riguarda le imprese che lavorano con il superbonus.

Infatti, in fase di conversione in legge del decreto viene previsto che SACE può concedere le garanzie introdotte dall’articolo 15 del decreto legge n.50 del 2022 alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita delle imprese con sede in Italia.

Tali imprese devono rientrare nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi superbonus.

In tal modo, il Governo tiene conto delle difficoltà che stanno avendo le imprese edili a smaltire i crediti edilizi giacenti nel proprio portafoglio.

C’è da dire che le imprese forse si aspettavano di più. Infatti, al di là dei finanziamenti, poco è stato fatto per consentire alle imprese di monetizzare i crediti. A tal proposito, ad aggravare la situazione anche le ultime sentenze della Cassazione in materia di truffa aggravata.