Nel cassetto fiscale è già disponibile la funzione di cessione delle detrazioni al 110% introdotte dal decreto Rilancio. La possibilità di cessione riguarda anche le detrazioni ordinarie ossia spettanti per interventi di  recupero del patrimonio nonché  di recupero e restauro delle facciate degli edifici, c.d.bonus facciate. La stessa opzione è ammessa per la detrazione per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

L’Agenzia delle entrate dunque adegua i propri servizi ai nuovi bonus e alle relative opzioni di utilizzo.

Ecco in chiaro come cedere la detrazione.

Il decreto Rilancio e le detrazioni al 110%

Il D.l. 34/2020, c.d decreto Rilancio, ha previsto effetti premiali maggiorati per i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico. Lavori da effettuare su immobili abitativi.

 

In particolare, le detrazioni al 110% spettano per:

 

  • gli interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

Inoltre, la detrazione spetta nella stesa misura, per i seguenti interventi, se effettuati congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  1. di efficientamento energetico (eco bonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
  2. installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013;
  3. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993;
  4. installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Difatti, non spetta alcuna detrazione per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Il riferimento è ai c.d immobili di lusso.

I limiti di spesa per le detrazioni al 110%

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Le spese devono essere sostenute nel periodo temporale 1° luglio 2020, 31 dicembre 2021.

Per gli interventi di isolamento termico degli edifici, è calcolata su una spesa massima di:
  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

 

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, la spesa max detraibile è pari a 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Diversamente:

 

  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o
  • sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari,

 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

 

Ancora, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro. Comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

 

Per il sisma bonus valgono i limiti di spesa previste dalla normativa ordinaria (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013).

L’opzione per la cessione o lo sconto

In alternativa alla detrazione, è possibile optare:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,  anticipato dal fornitore dei lavori e recuperato da quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, comprese le banche, con facoltà di successive cessioni.

 

Il venditore non è obbligato a praticare lo sconto. Ad ogni modo, il credito d’imposta pari allo sconto praticato, può essere altresì ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cessione o sconto anche per le detrazioni ordinarie

L’opzione per la cessione o lo sconto, riguarda anche gli interventi per i quali spettano le detrazioni ordinarie:

 

  • di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR);
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

La documentazione necessaria per la cessione o lo sconto

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire:

 

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,  da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche.

 

Il visto di conformità è rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.

 

Invece, l’asseverazione è rilasciata anche dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

 

Difatti, l’asseverazione deve  che certificare:

 

  • il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e
  • la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

In accordo ai decreti ministeriali d imminente pubblicazione.

La cessione nel cassetto fiscale

Nel cassetto fiscale è già disponibile la funzione per comunicare l’opzione per la cessione della detrazione.

A tal proposito è stata implementata la funzione ” Comunicazione opzione crediti e detrazione” presente nei servizi “per comunicare”.

Una volta effettuato l’accesso si indica per quale detrazione si vuole esprime l’opzione:

 

  • detrazioni al 110% ossia risparmio energetico e sisma bonus oppure (art 119 D.L. 34/2020);
  • detrazioni ordinarie( art.122 D.l. 34/2020).

 

Effettuata la selezione, si devono riportate i propri dati anche anagrafici nonché quello del soggetto in favore del quale si effettua la cessione.

Il sistema non ammette una cessione parziale delle detrazione; difatti è riportato che il credito ceduto  è pari alla detrazione spettante.

Infine, con le stesse funzione è possibile comunicare di aver optato per lo sconto in fattura.