Da una interlocuzione informale tra il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e l’Agenzia delle Entrate, è stato dato un importante chiarimento in merito alla possibilità di chiedere un riesame della comunicazione di opzione cessione del credito nel campo dei bonus edilizi.

La portata del chiarimento può essere compresa solo facendo un passo indietro.

La prima cosa da ricordare è che nel settore dei bonus casa (ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, suprbonus, ecc.), il committente può optare per:

  • lo sconto in fattura
  • oppure la cessione del credito.

La comunicazione della cessione del credito

L’opzione, affinché si perfezioni, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Tuttavia, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la scadenza risulta prorogata al 29 aprile 2022.

Per coloro che avessero saltato questa scadenza, l’Agenzia delle Entrate, ha ammesso la possibilità della remissione in bonis (Circolare n. 33/E del 2022). Questo è stato a significare possibilità di inviare la comunicazione di opzione di cessione del credito entro il 30 novembre 2022 pagando una sanzione di 250 euro.

L’annullamento di una comunicazione errata (accettata)

Nella stessa Circolare n. 33/E del 2022, l’Amministrazione finanziaria, ha anche chiarito che he nel caso di errori sostanziali presenti nella comunicazione di opzione cessione del credito e sconto in fattura è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione stessa derivanti da detta comunicazione errata.

Tale annullamento deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

L’Agenzia indica poi anche quando potrà essere trasmessa la comunicazione corretta. In particolare è detto che l’invio della comunicazione corretta è da farsi solo dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata.

Ciò al fine di evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi a oggetto il medesimo credito. Ed evitare, quindi, la sospensione degli effetti della nuova comunicazione corretta (FAQ del 27 dicembre 2022).

Cessione del credito scartata, la richiesta del riesame

Il CNDCEC adesso fa sapere, attraverso apposita informativa del 3 gennaio 2023, che l’Agenzia Entrate ha fornito altra importante precisazione attraverso una interlocuzione informale. In dettaglio si fa sapere che:

“nel caso di scarto delle comunicazioni relative alle opzioni legate ai bonus edilizi inviate in sostituzione di precedenti sarà possibile presentare un’istanza di riesame alle Direzioni Provinciali di competenza.”

Nella richiesta di riesame bisogna evidenziare:

  • l’invio della richiesta di annullamento (con relativo protocollo ricevuto in risposta alla PEC inviata);
  • il protocollo della comunicazione scartata.

L’informativa sottolinea come, in tali casi, ci siano tutti i presupposti affinché la pratica scartata possa essere ripristinata. La cosa è molto importante soprattutto per gli scarti delle pratiche relative alle spese 2021 le cui comunicazioni di opzione cessione credito, come detto, erano da farsi entro il 29 aprile 2022. Oppure 30 novembre 2022 con la remissione in bonis.

Trovi qui l’informativa del CNDCEC del 3 gennaio 2023.