E’ novembre il mese per mettersi in regola per chi NON ha inviato nei termini ordinari la comunicazione per l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito. Il giorno 30 di questo mese, infatti, è l’ultimo per godere della remissione in bonis. Possibilità questa espressamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E del 2022.

Andiamo con ordine.

A fronte di spese sostenute per lavori edili sugli immobili, il legislatore riconoscere dei bonus casa. Ci riferiamo, ad esempio, al bonus ristrutturazione, al bonus facciate, al 110, ecc.

Si tratta di benefici da godere come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e da spalmare in quote costanti su più anni. Tuttavia, in luogo della detrazione fiscale, il committente può optare per:

  • sconto in fattura accordato dall’impresa che esegue i lavori. A fronte di ciò quest’ultima matura un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
  • oppure cessione del credito a terzi soggetti (inclusa l’impresa stessa che fa i lavori). Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

La comunicazione dell’opzione di sconto o cessione del credito

L’opzione per lo sconto o la cessione deve poi essere comunicata dal committente stesso all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto allo sgravio fiscale.

Se la cessione del credito riguarda le rate di detrazione successive, la comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, tuttavia, è intervenuta la proroga facendo slittare la scadenza al 29 aprile 2022.

Il funzionamento della remissione in bonis

Quando il legislatore subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali ad una preventiva comunicazione da farsi all’Agenzia delle Entrate, ed il soggetto obbligato dimentica di inviare la citata comunicazione, è prevista la possibilità di mettersi in regola.

In questo modo il contribuente rimedia alla dimenticanza e non perde il beneficio fiscale legato alla comunicazione omessa.

Per regolarizzare la propria posizione bisogna:

  • inviare la comunicazione entro la scadenza della prima dichiarazione redditi utile che arriva dopo il termine entro cui andava inviata la comunicazione omessa
  • versare una sanzione di 250 euro.

E’ altresì necessario che siano rispettate anche le seguenti due ulteriori condizioni:

  • la violazione da correggere non deve essere stata già constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza
  • devono esserci tutti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.

E’ questo il c.d. istituto della remissione in bonis previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Cessione del credito, mettersi in regola con la remissione in bonis

In base a quanto detto, dunque, chi non ha inviato la comunicazione di opzione sconto in fattura o cessione del credito entro il 29 aprile 2022, può mettersi in regola con la remissione in bonis. Questo significa che, entro il 30 novembre 2022, ossia entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile che è Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021), bisogna:

La sanzione per la remissione in bonus non è compensabile con crediti d’imposta.

Affinché la remissione in bonis sia valida è, comunque, necessario che il contribuente:

  • abbia tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito
  • abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ad esempio c’è l’accordo scritto di cessione credito con data antecedente il 29 aprile 2022, ossia la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione).

Non devono, inoltre, essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.