Anche i condomini minimi sono tenuti, entro il prossimo 7 aprile,  a comunicare all’Agenzia delle entrate le spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni. Ciò vale in caso di opzione per la cessione del credito connesso ai lavori effettuati.

A confermarlo è l’Agenzia delle entrate con una specifica FAQ pubblicata sul proprio portale.

La comunicazione dei dati è finalizzata alla predisposizione della dichiarazione precompilata all’Agenzia delle entrate.

Invio dei dati dei lavori effettuati sulle parti comuni condominiali

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016 ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio. Con la comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

La comunicazione riguarda le spese sostenute dal condominio con riferimento:

  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e
  • di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché
  • con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Sul portale dell’Agenzia delle entrate è messo nero su bianco che:

non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

Di norma, l’adempimento è effettuato dall’amministratore di condominio o anche da un intermediario abilitato quale può essere il proprio commercialista di fiducia.

La comunicazione per i condomini minimi

E’ lecito chiedersi se la comunicazione dei dati sia obbligatoria anche in presenza di un condominio minimo.

Nello specifico, si parla di “condominio minimo”, in presenza di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini.

Risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio. Fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente: la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Dunque, i condomini minimi non devono per forza avere un amministratore.

Detto ciò, chi deve effettuare la comunicazione in presenza di un condominio minimo? La comunicazione è obbligatoria?

Ebbene le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sono rinvenibili in una specifica FAQ:

se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo (7 aprile 2022 per le spese 2021, provvedimento ADE 16 marzo).

Attenzione, se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Tuttavia, c’è un’eccezione. Infatti, laddove uno dei condòmini abbia effettuato la cessione del credito, la comunicazione deve essere effettuata. In quest’ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.

Ad ogni modo, permane il dubbio se l’omessa comunicazione possa essere passibile di sanzioni.

Considerando anche che il Fisco verrà comunque a conoscenza delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito con la comunicazione ad hoc, ex art.121 del D.L. 34/2020.