Il decreto contro le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali bonus casa (decreto – legge n. 157 del 2021), come noto ha esteso l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione congruità prezzi in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura esercitata anche a fronte degli altri bonus casa diversi dal 110% (quindi, anche per bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.)

Per il bonus 110, invece, visto e asseverazione già erano previste. Lo stesso decreto, inoltre, ha esteso, tuttavia, l’obbligo di visto di conformità anche in caso di utilizzo del 110 nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi, tranne il caso in cui la dichiarazione sia presentata come precompilata oppure tramite sostituto d’imposta (vedi anche Bonus 110% in dichiarazione, niente visto conformità solo se precompilata?).

La comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura

Fermo restando che l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa, a seguito della novità inerente il visto conformità anche per gli altri bonus casa diversi dal 110%, vediamo chi deve materialmente occuparsi di effettuare tale comunicazione. In dettaglio:

  • se trattasi di lavori eseguiti su singole unità immobiliari
    • la comunicazione deve inviarla esclusivamente chi rilascia il visto di conformità
  • laddove trattasi di lavori eseguiti sul condominio, la comunicazione deve inviarla
    • l’amministratore di condominio (anche tramite intermediario abilitato)
    • oppure chi rilascia il visto di conformità.

Se poi la comunicazione dell’opzione di cessione del credito riguarda le rate residue di detrazione, questa deve essere eseguita esclusivamente da chi rilascia il visto e ciò sia se trattasi di lavori effettuati sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti condominiali.

Tali regole valgono anche per il bonus 110%.

Chi rilascia il visto di conformità

Per completezza informativa ricordiamo che i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità per i bonus casa, sono gli stessi soggetti incaricabili per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Quindi, si tratta di:

  • soggetti scritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  • iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria
  • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
  • Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati (CAF)
  • altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (iscritti negli albi degli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili)
  • iscritti nel registro dei revisori legati (novità introdotta dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022).

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