L’art. 121 del decreto Rilancio non lascia dubbi sulla cessione del credito. Per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per lavori sugli immobili, il committente invece di aspettare anni per il recupero della detrazione spettante può optare per

  • sconto in fattura accordato dall’impresa che esegue i lavori. A fronte di ciò quest’ultima matura un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
  • oppure cessione del credito a terzi soggetti (inclusa l’impresa stessa che fa i lavori). Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Sul cedere il credito derivante dallo sconto in fattura o dalla cessione pura, tuttavia, il legislatore, al fine di contrastare le truffe, ha imposto alcune limitazioni.

Limitazioni che riguardano il numero massimo di cessione del credito ammesse e l’ambito soggettivo di destinazione del credito oggetto dell’operazione.

Cessione del credito, massimo quattro

Nel campo della cessione del credito, la normativa vigente prevede quanto segue:

  • il committente (ossia chi deve fare i lavori sulla propria casa) può, in luogo della detrazione fiscale, optare per la cessione del credito (o sconto in fattura). La cessione del credito può essere fatta verso un qualsiasi soggetto (inclusa anche l’impresa che fa i lavori) – questa è il primo trasferimento
  • chi ha acquisito il credito dalla prima cessione, a sua volta può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente ma solo verso un soggetto vigilato (banca, assicurazione o società finanziaria autorizzata) – secondo trasferimento
  • successivamente, chi acquisisce il credito proveniente dal secondo trasferimento può a sua volta utilizzarlo in compensazione oppure effettuare una sola cessione a un altro soggetto vigilato (banca, assicurazione o società finanziaria autorizzata) – terzo trasferimento.

Chi acquisisce il credito dalla terza cessione non potrà ulteriormente cederlo (ma solo utilizzarlo in compensazione. Quindi, la cessione del credito si ferma. Tuttavia, laddove chi acquista il credito dalla terza cessione è una banca, questa potrà ulteriormente cederlo (dunque, quarto trasferimento) ma solo verso soggetti professionali e con partita IVA che siano propri correntisti.

La liquidità è immediata

Insomma previste fino ad un massimo di 4 trasferimenti. Si tratta di un’operazione molto utile a chi deve fare i lavori sulla casa e non ha liquidità. Infatti, il committente se trova chi è disposto ad acquistare il credito (ad esempio una banca) cedendo il credito stesso ottiene dal cessionario il pagamento di una somma di denaro rappresentata dal valore della detrazione (decurtata di una certa percentuale applicata dal cessionario stesso).

Esempio

Il sig. Rossi ha sostenuto spese per lavori di ristrutturazione pari a 50.000 euro. A fronte di questi lavori gli spetta la detrazione del 50% (c.d. bonus ristrutturazione). Quindi, uno sgravio fiscale di 25.000 euro. La legge prevede che tale detrazione debba essere spalmata in 10 quote costanti di pari importo in dichiarazione redditi. Optando per la cessione del credito, invece, il sig. Rossi cede questo credito alla banca la quale, ad esempio, gli paga 23.000 euro. Quindi, il sig. Rossi entra in possesso di una liquidità immediata che è di 23.000 euro. La Banca pagando 23.000 euro matura un credito di 25.000 euro (che potrà cedere ulteriormente o utilizzare in compensazione).

Truffe cessione del credito, i soldi fermi in banca

Nel tempo, però l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, hanno scovato numerose truffe. In pratica si maturavano e cedevano crediti inesistenti. Ciò, quindi, ha portato il legislatore a introdurre le citate limitazioni.

Proprio nel campo delle truffe è di qualche giorno fa la pubblicazione di una importante sentenza che blocca i soldi in banca nel caso in cui sia accertato qualche illecito. Parliamo della sentenza 40867/2022 terza sezione pensale Cassazione, pubblicata il 28 ottobre scorso.

In sintesi, i giudici hanno stabilito che in caso di truffe, i soldi restano bloccati nel cassetto fiscale della banca (cessionario) che ha acquistato il credito.

Il sequestro disposto è da considerarsi di tipo impeditivo. In questo modo si evita che la liquidità finisca nella mani del committente che resta il primo responsabile dell’illecito commesso. Inoltre la banca non potrà avere a disposizione il credito acquistato

I soldi saranno sbloccati solo una volta che sia stato accertato che l’illecito effettivamente non è stato commesso. Ricordiamo anche, per completezza, che ci sono cose importanti sulla cessione del credito chiarite nell’ultima circolare dell’Agenzia Entrate.